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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05758/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Una società fallita aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'intimazione di pagamento TARSU emessa dal Comune per il recupero di maggiore imposta dovuta per gli anni 2003-2006, collegata a un precedente avviso di accertamento relativo alla differenza tra superficie dichiarata e superficie accertata dello stabilimento. Il giudizio sul precedente accertamento si era definito con declaratoria di estinzione per intervenuto accordo transattivo, e la CTR aveva ritenuto che tale pronuncia facesse giudicato sul rapporto sostanziale, precludendo la successiva ingiunzione di pagamento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 46, comma 2, e 48 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo richiamava soltanto termini di accordo da ratificare e non un accordo già perfezionato, sicché la CTR avrebbe erroneamente attribuito efficacia di giudicato a una semplice definizione non ancora consolidata. Nelle more, le parti hanno dichiarato di essere pervenute a transazione e il Comune ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c., con adesione della controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, qualificando la rinuncia come valida e idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, valorizzando la definizione stragiudiziale e conciliativa della controversia. Ha escluso altresì il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale previsione non si estenda ai casi di estinzione per rinuncia, essendo norma eccezionale e di natura lato sensu sanzionatoria applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla definizione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere o estinzione

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente come disciplina della conciliazione nel processo tributario, in rapporto all'asserita mancanza di un accordo già perfezionato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 390 c.p.c.

    norma su cui il Comune ha fondato la rinuncia al ricorso, ritenuta rituale dalla Corte

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, affermando che la disposizione non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato anche in relazione alla natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte quando richiesto, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • La definizione stragiudiziale della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, quando emerga che la prosecuzione del giudizio sia venuta meno per sopravvenuto accordo tra le parti.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Una pronuncia di estinzione o cessazione della materia del contendere nel processo tributario non può essere automaticamente equiparata, in assenza dei presupposti normativi, a una decisione di merito sulla pretesa fiscale; la rilevanza processuale dipende dal contenuto e dal fondamento dell'atto definitorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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