Cassazione Civile, Ordinanza n. 27970/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Il condominio ha impugnato davanti al giudice di legittimità la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello di Roma Capitale e ritenuto dovuto il COSAP per l'anno 2014, relativo a un avviso di pagamento per occupazione di suolo pubblico. La controversia riguardava, in fatto, la presenza di griglie/intercapedini asseritamente insistenti su area pubblica e la pretesa del Comune di assoggettarle al canone. Il ricorrente ha dedotto: 1) la sussistenza di giudicato esterno formatosi in altre controversie tra le stesse parti, aventi ad oggetto annualità diverse ma fondate sul medesimo presupposto fattuale; 2) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato e sui precedenti conformi; 3) la violazione delle norme sul giudicato sostanziale; 4) la violazione della disciplina del COSAP per mancanza di formale concessione; 5) la violazione dell'onere della prova e la dedotta carenza di prova del Comune; 6) la violazione della disciplina del COSAP e l'omessa pronuncia sull'eccezione di insussistenza dell'occupazione di area soggetta a pubblico passaggio. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbendo gli altri, perché la Corte d'appello non aveva considerato che su un fatto costitutivo stabile e comune alle diverse annualità si era già formato giudicato esterno in precedenti giudizi passati in giudicato, riguardanti la medesima origine dell'occupazione e la preesistenza delle griglie/intercapedini rispetto alla destinazione a uso pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il decisum si fonda sull'omessa considerazione del giudicato esterno formatosi tra le parti su un elemento fattuale decisivo e stabile del rapporto, idoneo a precludere il riesame della debenza del COSAP per l'annualità controversa.
Norme richiamate
La doglianza per omessa pronuncia è stata prospettata con riferimento al mancato esame dell'eccezione di giudicato esterno.
È stata richiamata a sostegno dell'efficacia del giudicato sostanziale nei successivi giudizi tra le stesse parti.
È stata richiamata per affermare il passaggio in giudicato della decisione e la sua efficacia preclusiva.
È stata menzionata nel terzo motivo quale norma connessa alla dedotta violazione sul giudicato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata indicata come norma processuale di riferimento per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata indicata come norma processuale di riferimento per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia.
È stata richiamata quale base normativa del COSAP e del relativo presupposto di debenza.
art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del COSAP
È stata richiamata nel quadro della disciplina locale del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
artt. 14-bis e 16 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del COSAP
Sono stati richiamati nel motivo sulla mancanza di formale concessione.
È stata invocata per censurare il riparto dell'onere della prova in ordine ai presupposti dell'occupazione e della debenza del canone.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi su un accertamento relativo a un elemento costitutivo stabile del rapporto preclude il riesame della medesima questione in controversie successive tra le stesse parti, anche se riferite ad annualità diverse, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il contenuto del rapporto.
- Il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, sicché preclude non solo le questioni espressamente decise, ma anche i presupposti logici e giuridici necessari della decisione.
- In tema di COSAP, il presupposto della debenza non richiede necessariamente la ricostruzione di un'imposta, ma va verificato in relazione all'accertamento fattuale stabile circa la presenza dell'opera occupante, le sue caratteristiche e l'eventuale originario inglobamento nel fabbricato privato o nella porzione di suolo rilevante.
- Se su tali elementi fattuali decisivi si è formato giudicato in precedenti giudizi tra le stesse parti, il giudice del successivo processo deve prenderne atto e non può discostarsene senza una sopravvenienza rilevante.
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