Cassazione Civile, Ordinanza n. 29202/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di contestazione notificato a una società di riscossione per il periodo d'imposta 2005, con irrogazione di sanzione per omessa regolarizzazione di fatture emesse da una società incaricata del servizio di notifica delle cartelle di pagamento. L'Ufficio contestava che tali operazioni non fossero state assoggettate a IVA. La società impugnava l'atto e il ricorso veniva accolto in primo grado; in appello, tuttavia, la Commissione tributaria regionale accoglieva l'impugnazione dell'Amministrazione, escludendo l'applicabilità dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, n. 16, d.P.R. n. 633/1972, ritenendo insussistenti i presupposti soggettivi e confermando la legittimità dell'atto sanzionatorio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio depositava memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata della cartella di pagamento riferita proprio all'atto oggetto di causa, documentando domanda, riferibilità della definizione alla cartella e pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte, preso atto dell'intervenuta adesione alla definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193/2016 e della prova del versamento, ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ha altresì precisato che le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 10, n. 16, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla CTR come base dell'esenzione IVA, ma ritenuto applicabile solo alle prestazioni rese dall'Amministrazione postale o da imprese concessionarie del servizio postale in regime di esclusiva, non alle attività di recapito svolte per conto di un'impresa privata fuori da tale regime
art. 6, l. n. 31/1980
considerato norma interpretativa idonea a delimitare l'ambito soggettivo dell'esenzione per i servizi postali universali
menzionato nel giudizio di merito come parametro invocato dalla società per la nullità dell'atto, ma la CTR ne ha escluso la violazione
base della definizione agevolata della cartella di pagamento che ha determinato la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, la parte ricorrente aderisce validamente alla definizione agevolata della pretesa tributaria e prova il pagamento dovuto, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere e per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere, una volta verificata la regolarità della definizione agevolata, impedisce la decisione nel merito del ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la relativa previsione si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
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