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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30456/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi a IVA e IRAP per gli anni d'imposta 2011 e 2012, emessi nei confronti della società poi fallita. In sede di merito, la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente solo in parte, confermando però il recupero fiscale. La società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto che, per un affitto di ramo d'azienda qualificabile come prestazione di servizi periodica e continuativa, il momento impositivo IVA coincidesse con la scadenza del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, anche in presenza di mancato pagamento del canone e senza prova della risoluzione del contratto. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 3, 6 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, deducendo che, per le prestazioni di servizi a titolo oneroso, l'IVA sarebbe esigibile solo al pagamento del corrispettivo o all'eventuale fatturazione anticipata, e che la CTR avesse erroneamente considerato maturati i canoni attivi negli esercizi 2011 e 2012 indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né intrinsecamente illogica: la CTR aveva espresso un percorso argomentativo comprensibile, fondato sull'applicazione dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza più recente che, in coerenza con la disciplina unionale dell'IVA, interpreta l'art. 6, comma 3, nel senso che per le prestazioni di servizi il momento di imponibilità coincide con l'esecuzione della prestazione e non con il pagamento del corrispettivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IVA, per le prestazioni di servizi la regola generale è che l'imponibilità sorge con l'esecuzione della prestazione, non con il pagamento del corrispettivo pattuito.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia del tutto assente o intrinsecamente inidonea a rendere intelligibile la decisione; non basta la mera non condivisibilità della soluzione adottata.
  • L'interpretazione dell'art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere coerente con la disciplina unionale dell'IVA e non può essere letta nel senso di differire l'imponibilità al momento della riscossione del prezzo, salvo specifiche ipotesi derogatorie non ricorrenti.
  • Se la sentenza di merito espone in modo comprensibile la ragione giuridica della decisione, la censura di motivazione apparente non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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