Cassazione Civile, Ordinanza n. 24827/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di annullamento in autotutela presentata dai contribuenti contro avvisi di accertamento sintetico relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008. Dopo un primo diniego espresso dell'ufficio periferico, non impugnato, i contribuenti avevano reiterato l'istanza presso un diverso ufficio dell'Agenzia e avevano poi contestato il mancato riscontro come silenzio-rifiuto. In cassazione hanno denunciato la violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 1 d.m. 37/1997, sostenendo che l'oggetto del giudizio fosse il silenzio-rifiuto della Direzione regionale, non il precedente diniego della Direzione provinciale; che il primo diniego non poteva assumere efficacia di giudicato sull'atto o sulla pretesa tributaria; e che, quindi, era sempre proponibile una nuova istanza di autotutela, la cui mancata risposta era autonomamente impugnabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia tributaria, non è consentito reiterare istanze di annullamento in autotutela avverso accertamenti ormai definitivi per poi scegliere quale diniego impugnare, poiché il sindacato giurisdizionale può riguardare solo il diniego espresso o tacito riferito alla prima istanza e solo sotto il profilo della mancata considerazione di ragioni di rilevante interesse generale. Poiché nel caso concreto tali ragioni non risultavano neppure dedotte, il ricorso è stato rigettato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'impugnabilità del silenzio-rifiuto in materia tributaria
art. 1 d.m. n. 37 del 1997
richiamato dai ricorrenti a sostegno della propria tesi sull'azione avverso il diniego di autotutela
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore
Cass. n. 20200 del 2020
"In tema di contenzioso tributario, non è consentito al contribuente proporre ripetute istanze di annullamento in autotutela avverso accertamenti tributari definitivi e decidere quale diniego opposto dall'Ufficio impugnare in sede giurisdizionale, potendo ricorrere solamente avverso il diniego, espresso o tacito, a seguito della formazione del silenzio rifiuto, relativo alla prima istanza proposta, e soltanto invocando ragioni di interesse generale all'annullamento dell'accertamento definitivo, che si assume siano state trascurate dall'Amministrazione finanziaria"
principio centrale applicato per escludere l'ammissibilità della reiterazione dell'istanza di autotutela e della relativa impugnazione
Cass., Sez. 5, ord. n. 7616 del 28/03/2018
"tale sindacato può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria"
il giudice può controllare solo la legittimità del rifiuto di autotutela, non riesaminare il merito dell'accertamento definitivo
Cass., Sez. 5, ord. n. 21146 del 24/08/2018
"il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere"
conferma che l'autotutela tributaria non è strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente
Corte cost. sent. n. 181 del 2017
"anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio"
l'annullamento d'ufficio resta discrezionale e deve bilanciare l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto con la stabilità dei rapporti giuridici
Massime di principio
- In materia tributaria, l'impugnazione del diniego di autotutela è ammissibile solo nei limiti del primo diniego espresso o tacito riferito alla prima istanza e non può essere utilizzata per scegliere tra dinieghi successivi ottenuti con istanze reiterate.
- Il sindacato del giudice sul rifiuto di autotutela si limita alla verifica di eventuali vizi di legittimità del rifiuto, con particolare riguardo alla mancata considerazione di ragioni di rilevante interesse generale, e non può estendersi alla fondatezza della pretesa tributaria ormai definitiva.
- L'autotutela tributaria ha natura discrezionale e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente; il suo esercizio richiede il bilanciamento tra interesse pubblico alla rimozione dell'atto e interesse alla stabilità dei rapporti giuridici.
- Una volta divenuto definitivo l'accertamento, la mera riproposizione dell'istanza di annullamento non riapre il termine o il perimetro dell'impugnazione, salvo che siano dedotte e trascurate specifiche ragioni di interesse generale all'annullamento.
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