Cassazione Penale, Sentenza n. 11617/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di Euro 250.232,80 disposto a titolo di sequestro finalizzato alla confisca per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., aggravato dagli artt. 112 e 416-bis.1 c.p. Il ricorrente, socio della VECA SUD s.r.l. imputato per illecita gestione e trasporto di rifiuti (cartiera e fanghi di depurazione), ha dedotto molteplici censure: 1) violazione dell'art. 321 c.p.p. e motivazione apparente sul fumus commissi delicti, con richiamo a precedenti provvedimenti del GIP di Firenze e alla presunta autonomia/connessione dei vari filoni; 2) errata valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 3) interpretazione errata dell'art. 193 d.lgs. 152/2006 relativa alla responsabilità del trasportatore e valutazione di una intercettazione; 4) illegittima quantificazione del profitto confiscabile (contestazione dell'utilizzo del criterio del 'lordo' invece del 'netto') e mancato rispetto del principio di proporzionalità; 5) assenza del periculum in mora collegato alle operazioni di liquidazione di polizze e alla capacità patrimoniale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali. Motivi principali: il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali è limitato e non può rimettere in discussione motivazioni non di legge ma valutazioni probatorie; la questione del fumus commissi delicti è preclusa dall'esercizio dell'azione penale (decreto di rinvio a giudizio/giudizio immediato) e inoltre il ricorrente aveva rinunciato al riesame impedendo di sollevare censure sui presupposti genetici della misura; molte delle censure attaccavano la motivazione o la valutazione probatoria (anche di intercettazioni) e perciò risultavano inammissibili; sul punto della quantificazione del profitto la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il profitto confiscabile non corrisponde all'utile netto ma al vantaggio economico diretto e immediato derivante dal reato (senza dedurre i costi sostenuti), e che, in ipotesi plurisoggettive ove non sia possibile individuare la quota di ciascun concorrente, il sequestro può essere disposto per l'intero importo a carico di ciascuno nel rispetto del divieto di duplicazione complessiva. Sono state richiamate anche la normativa europea e la giurisprudenza di legittimità a supporto di tali principi.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma che prevede la confisca del profitto del reato; la Corte osserva che la confisca del profitto ha natura 'riequilibratrice' e riguarda il vantaggio economico derivante direttamente dal reato
Articolo richiamato a titolo di aggravante nella contestazione; la Corte osserva che la confisca del profitto prevista dall'art. 452-quaterdecies è obbligatoria indipendentemente dalla sussistenza dell'aggravante
Aggravante per agevolazione di tipo mafioso contestata; la Corte rileva che la sussistenza dell'aggravante non incide sulla obbligatorietà della confisca del profitto per il reato contestato
Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità su motivazioni e valutazioni probatorie nei provvedimenti cautelari reali
Richiamato per delineare i limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari reali: il sindacato è consentito solo per violazioni di legge e vizi motivazionali radicali
nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza
La norma limita la responsabilità del trasportatore alle difformità individuabili con la comune diligenza; la Corte tuttavia rileva che nel caso di specie la responsabilità è stata valutata anche sulla base di intercettazioni, valutazione di merito non sindacabile in Cassazione
Richiamata come modifica normativa dell'art. 193 che precisa la responsabilità del trasportatore in relazione ai formulari e alla comune diligenza
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla tardività di alcune censure (principio secondo cui alcune deduzioni non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione)
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali: la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento
Direttiva 2014/42/UE, art. 2
definisce il provento del reato come 'any economic advantage derived, directly or indirectly, from crimes' e lo intende in senso esteso rispetto al mero utile netto
La direttiva europe a supporta una nozione ampia di provento/profitto criminale che comprende qualsiasi vantaggio economico derivante dal reato, coerente con l'interpretazione della Corte
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente circa la proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non ci siano elementi per considerare il ricorso proposto con colpa
Massime di principio
- Una volta esercitata l'azione penale con decreto di rinvio a giudizio o giudizio immediato, la questione della sussistenza del fumus commissi delicti è generalmente preclusa in sede di legittimità sul sequestro preventivo.
- La rinuncia al riesame preclude di sollevare successivamente, tramite l'appello o la Cassazione, censure fondate sui presupposti genetici della misura cautelare reale: chi rinuncia al riesame abdica al controllo 'pieno' su tali presupposti.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato: non sindacabili in cassazione le valutazioni di merito e le critiche alla motivazione non riconducibili a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali.
- La responsabilità del trasportatore di rifiuti ai sensi dell'art. 193 d.lgs. 152/2006 è limitata alle difformità che sarebbero riscontrabili con la comune diligenza; tuttavia le valutazioni probatorie utilizzate per accertare quella diligenza (es. intercettazioni) sono di merito e difficilmente rinnovabili in Cassazione.
- Per la confisca del profitto del reato si applica una nozione estesa di 'profitto' o 'provento': non devono essere automaticamente detratti i costi sostenuti per l'attività criminosa (criterio del lordo prevalente sulla deduzione dei costi), e lo scopo è il ripristino dello status quo ante.
- In ipotesi di reato plurisoggettivo, se non è possibile individuare la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente, è legittimo il sequestro preventivo dell'intero importo a carico di ciascuno, fermo restando il divieto di duplicazione complessiva nel momento della confisca definitiva.
- Questioni di proporzionalità, periculum in mora o di carattere patrimoniale devono essere tempestivamente sollevate nei gradi e rimedi processuali appropriati; deduzioni nuove o tardive in Cassazione sono spesso inammissibili.
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