Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un precetto di rilascio notificato per terreni agricoli, fondato su una precedente sentenza di Cassazione indicata come titolo esecutivo e sul preteso acquisto della proprietà dei fondi da parte della società procedente. L'opponente ha contestato: l'idoneità della sentenza a costituire titolo esecutivo, la legittimazione attiva della società procedente, la nullità del precetto e del preavviso di rilascio per mancata notifica ad altri soggetti indicati come coobbligati, la propria posizione di detentore/conduttore in forza di un contratto di subaffitto agrario, nonché l'ineseguibilità del rilascio prima della fine dell'annata agraria. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sull'opposizione esecutiva e sugli atti esecutivi, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso su materia riservata al giudice dell'esecuzione e che la questione sul titolo/notifica era solo opponibile ex art. 617 c.p.c.; 2) violazione delle norme sulla competenza, perché la Corte d'appello avrebbe statuito su profili spettanti al giudice dell'esecuzione; 3) erronea applicazione delle norme sull'opposizione all'esecuzione e sul riparto dell'onere probatorio, in punto di legittimazione attiva della società procedente; 4) erronea applicazione delle norme processuali perché il giudizio di opposizione all'esecuzione non avrebbe potuto ignorare la rilevanza del subaffitto agrario; 5) omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione di legge, con riferimento alla conoscenza del subaffitto da parte dell'originaria avente causa, alla mancata contestazione ex art. 21 l. n. 203/1982 e alla sua opponibilità; 6) violazione dei parametri di liquidazione delle spese, per asserito errato valore della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi, per difetto di interesse, per carenza di specificità o perché diretti a contestare questioni ormai precluse o comunque già correttamente risolte dal giudice di merito; in particolare, ha affermato che l'appellante aveva egli stesso devoluto al giudice d'appello le questioni sull'opponibilità del titolo e sul diritto di procedere all'esecuzione, che la doglianza sulla competenza era preclusa e non specificamente trascritta nell'atto di appello, e che la questione del subaffitto non poteva essere introdotta come fatto sopravvenuto nel giudizio di opposizione esecutiva, perché andava fatta valere nel giudizio di formazione del titolo. Il sesto motivo è stato respinto nel merito, rilevando che il valore della controversia era stato indicato dalla stessa parte in appello in una forbice compatibile con la liquidazione effettuata. La società resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Le doglianze sulla regolarità formale del titolo, del precetto e del preavviso sono ricondotte all'opposizione agli atti esecutivi; tuttavia la Corte rileva che il ricorrente aveva comunque devoluto tali questioni al giudice di appello e non poteva dolersi dell'esito del rimedio da lui stesso utilizzato.
Richiamato nel contesto della disciplina delle opposizioni esecutive; la Corte ribadisce che la questione della competenza e della corretta incanalazione del rimedio va valutata alla luce degli atti e delle preclusioni già maturate.
Richiamato come norma sul titolo esecutivo, senza che la Corte accolga la tesi del ricorrente sulla inidoneità del titolo giudiziale invocato.
Richiamato nel motivo relativo alla formula esecutiva; la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata.
Richiamato nel contesto della notificazione del titolo prima del precetto.
Richiamato con riguardo al precetto e alla sua validità/notificazione.
La Corte conferma che, in assenza di specifica contestazione, la titolarità del diritto azionato può ritenersi non controversa, salva la possibilità del giudice di valutarla sulla base delle altre prove.
Richiamato dal ricorrente in tema di competenza; la Corte ritiene la censura preclusa e inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, nn. 2), 3) e 5) c.p.c.
Usato dal ricorrente come base dei motivi; la Corte ne evidenzia i limiti di specificità e autosufficienza in cassazione.
art. 366, comma 1, nn. 4) e 6) c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve indicare norme violate, contenuto precettivo, passaggi della sentenza e, per il vizio di omesso esame, il fatto, il dato da cui risulta, e il come/quando sia stato discusso.
Richiamato per affermare che il ricorrente non poteva utilmente dolersi in cassazione del mancato regolamento di competenza avverso l'ordinanza declinatoria.
Richiamato quale strumento per un eventuale conflitto di competenza, rimasto però estraneo al caso concreto.
Invocato per la determinazione del valore della controversia ai fini delle spese; la Corte ritiene la liquidazione conforme al valore indicato dalla stessa parte.
art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203
Richiamato per sostenere l'opponibilità del subaffitto e la mancata impugnazione del contratto nei quattro mesi dalla conoscenza; la Corte reputa la questione non deducibile nel giudizio di opposizione esecutiva perché attinente alla formazione del titolo.
Richiamato ai fini della censura sulle spese; la Corte ritiene la liquidazione rientrante nello scaglione di valore applicabile.
La Corte esclude la condanna per abuso del processo, affermando che la mera infondatezza del ricorso non basta e che nel caso concreto non ricorrono i presupposti dell'uso abusivo dello strumento impugnatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile dolersi dell'irritualità del rimedio impugnatorio quando la stessa parte abbia introdotto la questione nel grado di merito e ne abbia tratto un vantaggio processuale, difettando in tal caso anche l'interesse a impugnare.
- Le questioni sulla competenza devono essere dedotte tempestivamente e con specifica indicazione dell'atto di gravame e del suo contenuto; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità e, se già maturate le preclusioni, non può essere riproposta in cassazione.
- L'opposizione all'esecuzione non consente di far valere come fatto sopravvenuto una situazione giuridica che avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di formazione del titolo esecutivo; la tutela esecutiva non è sede per rimettere in discussione il merito già coperto dal titolo.
- La titolarità attiva del diritto azionato si considera provata quando il convenuto non la contesta specificamente o svolge difese incompatibili con tale contestazione, ferma la possibilità del giudice di desumerne comunque l'insussistenza da altre prove.
- Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare in modo puntuale le norme violate, il loro contenuto precettivo e il passaggio della decisione che si assume contrastante; per il vizio di omesso esame, occorre indicare il fatto decisivo, il dato da cui emerge e il modo in cui è stato discusso in causa.
- La reiezione implicita di una questione assorbita non integra necessariamente omessa pronuncia quando la soluzione di altra questione incompatibile comporti logicamente il rigetto della tesi difensiva non esaminata espressamente.
- La liquidazione delle spese può essere censurata solo se si dimostra l'erronea individuazione del valore della causa o l'applicazione di parametri non coerenti con esso; se il valore è stato indicato dalla parte stessa, la liquidazione entro quello scaglione non è sindacabile in cassazione salvo specifici errori.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un uso abusivo e oggettivamente ingiustificato del processo o del ricorso per cassazione, non essendo sufficiente la mera infondatezza delle doglianze.
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