Cassazione Penale, Sentenza n. 24326/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 13/05/2021, che aveva in parte confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di Raffaele Diana per reati tra cui associazione a delinquere, riciclaggio, contrabbando di oli minerali, corruzione, estorsione e altri. Il ricorrente proponeva due motivi principali: (1) violazione di legge e difetto di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza su numerosi capi d'imputazione (tra cui riciclaggio, intestazione fittizia, reati fiscali, estorsione, detenzione di arma, partecipazione all'attività corruttiva), contestando la valutazione probatoria dei giudici di merito e sostenendo l'assenza di elementi specifici a sua carico; (2) violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. e carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla personalità dell'indagato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p. e per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente aveva infatti trasmesso alla cancelleria, prima della decisione, una dichiarazione personale di rinuncia al ricorso (21/04/2022) motivata dalla sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto valida e formale la rinuncia (atto irrevocabile e recettizio) e quindi ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito dei motivi. Non è stata disposta la condanna alle spese processuali né il pagamento di sanzione pecuniaria, poiché la mancanza di interesse era sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia: la rinuncia all'impugnazione è atto abdicativo, irrevocabile e recettizio che produce l'effetto dell'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; la Corte ha applicato questa disposizione ritenendo valida la dichiarazione di rinuncia personalmente resa dall'indagato e correttamente trasmessa.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati come norme la cui presunta violazione era dedotta dal ricorrente con il secondo motivo; la Corte non si è pronunciata sul merito di tali violazioni perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato nel quadro dei capi d'imputazione relativi a reati fiscali/accise; il ricorrente contestava la valutazione degli indizi rispetto a questa norma, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito.
Citato fra le norme oggetto della contestazione in relazione ai capi da H) a V); la Corte non si è pronunciata sul punto per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di una diversa qualificazione della condotta estorsiva; la decisione non valuta tale interpretazione per effetto della rinuncia.
Fatto oggetto di censura dal ricorrente (riferito al capo GG); la Corte non si è pronunciata sul merito della qualificazione del fatto.
Massime di principio
- La rinuncia personale e formale all'impugnazione in Cassazione è atto irrevocabile che produce l'inammissibilità del ricorso: una volta validamente dichiarata la rinuncia, la Corte non entra nel merito.
- La sostituzione della misura cautelare (es. carcere sostituito da arresti domiciliari) può determinare una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione; se la carenza è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, di norma non si condannano alle spese né si applicano sanzioni pecuniarie.
- Prima di rinunciare a un ricorso è cruciale valutare l'irrevocabilità dell'atto: la rinuncia revoca la possibilità di ottenere un controllo di legittimità su quanto impugnato.
- La Corte di Cassazione applica formalmente i requisiti di validità della rinuncia (deve essere personale, specifica e trasmessa correttamente alla cancelleria); difetti formali possono rendere inefficace la rinuncia.
- Quando è esercitata la rinuncia, le questioni di diritto e di fatto sollevate rimangono non esaminate in sede di legittimità; dunque, se si ritiene fondamentale ottenere una pronuncia su questioni giuridiche, la rinuncia potrebbe non essere la scelta opportuna.
- Se la rinuncia è motivata da mutamenti della situazione personale (es. cessazione della custodia cautelare), va comunque verificato se permangono ulteriori interessi processuali che giustifichino il proseguimento del ricorso.
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