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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21012/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Alcuni addetti allo sportello bancario interno al Palazzo di Montecitorio hanno agito contro la banca presso cui lavoravano per ottenere il versamento dei contributi previdenziali sull'indennità corrisposta dalla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), oggi art. 50, comma 1, lett. b), TUIR, nonché per il conseguente ricalcolo e pagamento delle differenze di TFR, previa inclusione di tale somma nella base di calcolo. In fatto, l'indennità era stata erogata dal terzo committente pubblico in relazione al peggioramento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dovuto all'obbligo di adeguare l'orario di apertura dello sportello ai tempi delle sedute parlamentari, spesso pomeridiane, festive e notturne. I ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 46, 47 e 48 TUIR e dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, sostenendo l'assoggettabilità contributiva dell'indennità; con il secondo motivo, omessa pronuncia sulla domanda relativa alla computabilità delle stesse somme nel TFR ex art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la continuità dell'orientamento secondo cui la base imponibile contributiva è più ristretta di quella fiscale e che restano escluse le somme erogate da terzi, anche se collegate al rapporto di lavoro, quando il rapporto costituisce solo l'occasione e non la causa dell'erogazione. Ha ritenuto non decisiva l'analogia con le mance dei croupiers, perché in quel caso l'imponibilità contributiva è sorretta da una previsione normativa espressa, assente per l'indennità in esame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per la recente formazione della giurisprudenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 1, lett. b), TUIR

    oggi art. 50, comma 1, lett. b)

    l'indennità oggetto di causa è stata ricondotta ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma tale qualificazione fiscale non basta a fondare automaticamente l'imponibilità contributiva.

  • art. 46 TUIR

    richiamato dalla Corte d'appello per definire i redditi di lavoro dipendente, che costituiscono il parametro rilevante ai fini contributivi tramite il rinvio dell'art. 12 l. n. 153 del 1969.

  • art. 48 TUIR

    richiamato come norma che disciplina i redditi di lavoro dipendente rilevanti anche per la base imponibile contributiva; la Corte distingue però tali redditi dalle ipotesi di cui all'art. 47/50 TUIR.

  • art. 12 l. n. 153 del 1969

    come modificato dall'art. 6 d.lgs. n. 314/97

    la base imponibile previdenziale si determina secondo il rinvio ai redditi da lavoro dipendente, con esclusione delle somme provenienti da terzi che abbiano solo occasione nel rapporto di lavoro.

  • art. 12, comma 4, lett. d), l. n. 153 del 1969

    utilizzato per escludere dall'imponibile contributivo i redditi assimilati indicati nell'art. 47/50 TUIR.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia sulla domanda relativa al TFR, motivo poi assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla contribuzione sull'indennità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per il vizio di error in procedendo e omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini previdenziali, l'imponibile contributivo non coincide necessariamente con l'imponibile fiscale: il primo può essere più ristretto e va individuato secondo la disciplina speciale richiamata dall'art. 12 l. n. 153 del 1969.
  • Sono escluse dalla base imponibile contributiva le somme erogate da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro quando il rapporto di lavoro costituisce soltanto l'occasione della percezione e non la causa dell'erogazione.
  • La qualificazione fiscale di un emolumento come reddito assimilato al lavoro dipendente non ne comporta, di per sé, l'assoggettamento a contribuzione previdenziale, se manca una previsione normativa che estenda espressamente tale imponibilità.
  • Il confronto con altre voci retributive o parasalariali è rilevante solo se esiste una specifica base normativa che ne disciplini l'imponibilità contributiva; in assenza di tale previsione non è possibile estendere analogicamente la contribuzione.
  • Se il motivo principale di ricorso è infondato, il motivo ulteriormente dedotto può restare assorbito senza autonoma decisione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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