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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25115/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente religioso)

La controversia

Il Comune aveva stipulato nel 1951 una compravendita avente ad oggetto un fabbricato con area circostante con una società poi indicata come cessata; nel tempo una parte dell'immobile era stata donata alla Congregazione resistente. Il Comune ha agito per ottenere la dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto, invocando una clausola che prevedeva il ritorno del bene al Comune in caso di abbandono dello stabile, oppure, in subordine, la risoluzione per inadempimento degli obblighi previsti dalle clausole A-E del contratto (divieto di alienazione, destinazione a opere educative, preferenza per i cittadini acquavivesi, esenzioni per i poveri del Comune, obbligo di restauro e miglioramento). La Congregazione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere parte del contratto originario. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione, ritenendo la Congregazione successore a titolo particolare, ma la Corte d'appello, su impugnazione del Comune, ha ritenuto che la vicenda negoziale dovesse essere qualificata come cessione di contratto non liberatoria e che, per decidere sull'opponibilità della clausola e sulla natura dell'operazione, fosse necessario il contraddittorio anche con la società originaria cedente; ha quindi dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio e rimesso la causa al primo giudice. Con il ricorso per cassazione, il Comune ha dedotto violazione degli artt. 329 e 345 c.p.c. e dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio né il difetto di legittimazione passiva né il difetto di contraddittorio, essendosi formato giudicato interno per mancata impugnazione incidentale della Congregazione su quei punti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non pertinente alla decisione impugnata, dato che la Corte d'appello aveva espressamente lasciato ferma la legittimazione passiva della Congregazione. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, osservando che il giudice di primo grado si era limitato a riconoscere la legittimazione passiva della Congregazione in base alla successione a titolo particolare derivante dalla donazione, senza pronunciare, neppure implicitamente, sulla necessità del litisconsorzio; pertanto non si era formato alcun giudicato interno sul punto. Poiché la Corte d'appello era stata investita della ricostruzione unitaria dell'intera operazione negoziale e aveva correttamente applicato il principio secondo cui, quando l'azione mira all'accertamento di un rapporto plurisoggettivo unico o di una cessione di contratto, è necessario il contraddittorio di tutte le parti interessate, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione al primo giudice sono state confermate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 329 c.p.c.

    la parte ricorrente lo invoca per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte esclude che vi fosse giudicato sul litisconsorzio necessario.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa preclusione di questioni nuove in appello; la Corte non ravvisa alcuna preclusione ostativa al rilievo del litisconsorzio necessario.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in tema di litisconsorzio necessario; la Corte ribadisce che, quando l'accertamento investe un rapporto plurisoggettivo unico, occorre la partecipazione di tutte le parti interessate.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per giustificare la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice per difetto di contraddittorio.

  • artt. 1406 ss. c.c.

    richiamati per qualificare la vicenda come cessione del contratto, negozio plurilaterale che impone il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nell'accertamento con efficacia di giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l'azione richiede l'accertamento, con efficacia di giudicato, di una vicenda negoziale unitaria e plurisoggettiva, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti di tutte le parti del rapporto, configurandosi litisconsorzio necessario.
  • Il giudicato interno si forma solo sui punti effettivamente decisi, anche implicitamente; non si può invocare preclusione se il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla questione specifica del litisconsorzio necessario.
  • La legittimazione passiva di un soggetto successore a titolo particolare non esclude, di per sé, la necessità di integrare il contraddittorio verso altri soggetti la cui partecipazione sia indispensabile per la corretta qualificazione dell'operazione negoziale.
  • In sede di gravame il giudice può e deve rilevare il difetto di contraddittorio quando esso emerge dalla qualificazione giuridica della domanda e del rapporto dedotto, senza che ciò sia impedito da una pretesa acquiescenza su questioni non decise.
  • La cessione del contratto, ove non liberatoria e inserita in un'operazione complessiva da accertare unitariamente, impone una valutazione coordinata degli effetti nei confronti di cedente, cessionario e controparte originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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