Cassazione Civile, Ordinanza n. 14626/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia riguarda il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio spettante a un lavoratore poi deceduto, già dipendente del comparto enti locali e sanità a seguito di immissione nei ruoli della ASL Napoli 1. Il giudice di merito aveva riconosciuto che nel calcolo del TFS dovesse essere incluso anche il servizio prestato dal 16 agosto 1978 al 7 ottobre 2009 come infermiere in convenzione presso il Primo Policlinico Universitario dell'Università di Napoli Federico II, svolto in posizione di fuori ruolo. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo la violazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10, nonché degli artt. 1 e 11 della legge n. 152 del 1968 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 207 del 1985, sostenendo che la legge regionale avesse equiparato solo il trattamento economico strettamente retributivo del personale convenzionato a quello del personale paramedico dei policlinici universitari, senza estendere l'equiparazione agli istituti previdenziali e quindi al TFS. Secondo il ricorrente, i ratei di trattamento di fine servizio sarebbero maturati soltanto dal momento dell'immissione in ruolo presso l'ASL, e non anche per il periodo di servizio in convenzione presso il policlinico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto non fondato il motivo, osservando che la legge regionale richiamata va letta nel quadro normativo successivo e costituzionalmente aggiornato, nel quale il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici è materia riservata alla legislazione statale. La Corte ha valorizzato il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., come interpretato dalla Corte costituzionale, rilevando che esso opera come regola generale nei sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie e può essere derogato solo da una specifica previsione di legge che limiti espressamente l'automatismo. Tale deroga non emerge nella specie. Inoltre, in occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, la continuità del rapporto non è venuta meno e, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al TFS matura alla cessazione dal servizio anche per la quota riferita al periodo prestato presso l'ente ospedaliero. Conseguentemente, è stata confermata la decisione di merito favorevole agli eredi, con condanna dell'INPS alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Violazione e falsa applicazione
La doglianza è stata proposta come vizio di violazione di legge.
art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10
"Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari"
La Corte ha ritenuto che la norma, letta nel sistema successivo, non escluda il riconoscimento del trattamento di fine servizio sulla base del principio di automatismo previdenziale e della continuità del rapporto.
artt. 1 e 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi restrittiva sull'ambito dell'equiparazione economica.
artt. 1 e 3 della legge 207/1985
Richiamati dal ricorrente come norme in tema di trattamento di fine servizio.
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali opera come regola generale e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge che lo prevedano espressamente.
art. 117 Cost.
Il precedente del 1995 non è più coerente con l'attuale riparto di competenze, poiché il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici è materia di competenza legislativa statale.
art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979
Nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle unità sanitarie locali, la continuità del rapporto non viene meno e il TFS matura alla cessazione anche per il periodo precedente presso l'ente ospedaliero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, l'eventuale disciplina regionale va coordinata con il quadro statale sopravvenuto e con il riparto costituzionale delle competenze, non potendo incidere liberamente su istituti previdenziali riservati alla legge statale.
- Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali costituisce regola generale nei sistemi di previdenza obbligatoria: la prestazione spetta nei limiti di legge anche se il versamento contributivo non sia avvenuto, salvo una deroga espressa e specifica prevista dal legislatore.
- In caso di passaggio di personale da un ente ospedaliero a una struttura sanitaria pubblica senza soluzione di continuità del rapporto, il trattamento di fine servizio va calcolato tenendo conto anche del periodo lavorativo precedente, poiché la maturazione della prestazione avviene al collocamento in quiescenza sull'intera anzianità utile.
- L'equiparazione del trattamento economico del personale convenzionato a quello del personale di struttura non può essere interpretata in senso restrittivo quando la disciplina complessiva e il sistema previdenziale applicabile conducono al riconoscimento delle conseguenze retributive e previdenziali connesse alla continuità del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14545/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14548/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14550/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14551/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14559/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14560/2024 del 24/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →