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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15256/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, estinto nel 2002, intrattenuto da una società poi incorporata dalla resistente con una banca poi confluita nell'odierna ricorrente. La correntista aveva chiesto la restituzione di somme asseritamente addebitate senza valido titolo, in particolare per interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto non pattuite, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e altre poste ricalcolate secondo criteri ritenuti non convenuti. In primo grado la domanda era stata respinta per difetto di prova dei fatti costitutivi dell'indebito. In appello la domanda era stata accolta e la banca condannata alla restituzione di oltre 496 mila euro. In cassazione la banca ha proposto dieci motivi: nullità della sentenza per mutamento della composizione del collegio tra precisazione delle conclusioni e decisione; nullità della citazione di primo grado e illegittimità della sanatoria; violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova quanto a contratto, tasso ultralegale, commissione di massimo scoperto e capitalizzazione; omesso esame e ultrapetizione per avere il giudice esteso il ricalcolo a periodi non richiesti; prescrizione dell'azione di ripetizione; nullità della consulenza tecnica per acquisizione documentale asseritamente esplorativa e senza contraddittorio; violazione delle regole sulla liquidazione delle spese. La controricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza per composizione del collegio, osservando che ciò che rileva è l'identità tra i giudici che discutono oralmente la causa e quelli che deliberano, e comunque nel caso concreto non vi era stata la discrasia lamentata perché era stata fissata una nuova udienza per la rinnovata precisazione delle conclusioni. Ha ritenuto infondata la censura sulla sanatoria della nullità della citazione, perché l'udienza di prima comparizione serve alla verifica dell'instaurazione del contraddittorio e, una volta effettuata l'integrazione, è legittimo passare direttamente alla trattazione; in ogni caso la stessa ricorrente aveva ammesso che non vi era stata reale integrazione della domanda e nessun concreto pregiudizio. Ha dichiarato inammissibili i motivi sull'onere della prova perché la doglianza si risolveva nella contestazione dell'apprezzamento delle prove e non nell'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.; ha aggiunto che la Corte territoriale aveva valorizzato il principio di non contestazione e l'assenza di prova, a carico della banca, delle clausole economiche asseritamente applicate. Ha respinto la doglianza di ultrapetizione, rilevando che la domanda originaria riguardava l'intera durata del rapporto sin dal 1986, e non solo il periodo di gestione della banca ricorrente. Ha respinto la censura di prescrizione, ribadendo che l'azione di ripetizione dell'indebito in materia bancaria è soggetta alla prescrizione decennale decorrente, nei versamenti ripristinatori, dalla chiusura del conto. Ha respinto il motivo sulla consulenza tecnica richiamando il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'acquisizione documentale in c.t.u. è consentita nei limiti del mandato e del contraddittorio, e che le eventuali nullità relative devono essere eccepite tempestivamente; qui l'eccezione era stata sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulle spese per genericità e difetto di autosufficienza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    La nullità della citazione per difetto di indicazione degli elementi essenziali può essere sanata mediante integrazione disposta dal giudice.

  • art. 164 c.p.c.

    In caso di nullità della citazione il giudice può ordinare l'integrazione dell'atto; dopo l'integrazione si procede alla trattazione senza necessità di una nuova prima comparizione, salvo esigenze di contraddittorio verso nuove parti.

  • art. 183 c.p.c.

    secondo comma; testo previgente dell'ultimo comma

    L'udienza fissata dopo l'integrazione dell'atto introduttivo è l'udienza di trattazione prevista dalla disciplina processuale.

  • art. 276 c.p.c.

    È sufficiente che i giudici che deliberano siano gli stessi che hanno assistito alla discussione orale; il collegio della sola precisazione delle conclusioni non è decisivo se poi vi è discussione orale.

  • art. 352 c.p.c.

    La discussione orale in appello è eccezionale e, quando si svolge, il collegio decidente deve coincidere con quello dinanzi al quale essa si è tenuta.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesti il mero apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera nell'ambito dell'apprezzamento di fatto del giudice di merito; in cassazione la sua deduzione richiede specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione richiede che il giudice abbia pronunciato oltre i limiti della domanda; nel caso concreto la domanda copriva l'intero rapporto di conto corrente.

  • art. 1284 c.c.

    La pattuizione di interessi superiori al tasso legale richiede forma scritta; la banca non ha provato una valida pattuizione.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito è l'azione esercitata dal correntista per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate.

  • art. 2948 c.c.

    Non si applica al rimborso di somme indebitamente addebitate in conto corrente, che non ha natura periodica.

  • art. 157 c.p.c.

    Le nullità relative devono essere eccepite nella prima difesa utile successiva al compimento dell'atto o alla sua conoscenza.

  • art. 195 c.p.c.

    La consulenza tecnica deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 198 c.p.c.

    Nel caso di esame contabile il consulente può acquisire documenti necessari nei limiti del quesito e del contraddittorio.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità assoluta derivante da violazione del principio della domanda o del principio dispositivo è deducibile come motivo di impugnazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La liquidazione delle spese è riservata al giudice nei limiti di legge.

  • d.m. 55/2014

    La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica specificamente i criteri o le voci tariffarie violate.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di conto corrente bancario, l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista richiede la prova dell'esistenza degli addebiti illegittimi e dell'assenza di una valida pattuizione che li giustifichi; se il giudice di merito accerta che il rapporto è pacifico ma non risultano provate le clausole economiche invocate dalla banca, non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. ma corretta applicazione delle regole probatorie.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia distribuito in modo erroneo l'onere della prova tra le parti; non è invece deducibile per contestare il mero apprezzamento del materiale istruttorio o la scelta di ritenere provati o non provati determinati fatti.
  • Nel giudizio di cassazione la censura di ultrapetizione richiede la verifica del petitum e della causa petendi desumibili dagli atti; non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. se la domanda originaria, letta nel suo complesso, comprende l'intero periodo del rapporto poi considerato dal giudice.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito derivante da addebiti bancari illegittimi è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; nei versamenti con funzione ripristinatoria della provvista il termine decorre dalla chiusura del conto, non dalla singola annotazione degli interessi.
  • La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per acquisizione documentale o attività eccedenti il mandato è, di regola, nullità relativa: deve essere eccepita nella prima difesa utile successiva all'atto viziato o alla sua conoscenza, altrimenti si sana.
  • In materia di consulenza contabile, il consulente può acquisire i documenti necessari ai fini della risposta ai quesiti, purché nel rispetto del contraddittorio e senza sostituirsi alle parti nell'allegazione dei fatti principali.
  • La liquidazione delle spese di lite è censurabile in cassazione solo in modo specifico, indicando puntualmente quali parametri o voci tariffarie sarebbero stati violati; la denuncia generica di violazione del d.m. n. 55 del 2014 è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

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