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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05156/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce dall'assegnazione a un socio di un immobile realizzato da una cooperativa edilizia. Il socio aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna della cooperativa a restituirgli una somma a titolo di spese necessarie per eliminare incompletezze, vizi e difformità dell'alloggio assegnato con atto notarile del 13 novembre 2007. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha denunciato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe mal ricostruito il motivo di gravame relativo all'asserito ampliamento della domanda del socio; (2) ha contestato la qualificazione giuridica del rapporto, assumendo che non dovesse applicarsi la disciplina della vendita e delle relative garanzie, ma quella interna della cooperativa basata su anticipazioni dei soci e conguaglio finale; (3) ha censurato il rigetto del motivo di appello relativo a delibere assembleari che, secondo la cooperativa, avrebbero determinato conguagli tali da incidere sulla pretesa del socio, deducendo anche violazioni di norme sulla vendita, sulle delibere sociali e omesso esame di fatti decisivi; (4) ha lamentato vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il socio non avesse provato prezzo, contenuto del contratto e opere oggetto dell'accordo, e che la CTU fosse priva di base giuridica e tecnica, oltre a contestare la rilevanza della data e del contenuto dell'atto di assegnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, il terzo e il quarto motivo, e in parte inammissibili alcune censure sviluppate nel terzo e nel quarto motivo. In sintesi, ha confermato che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato i motivi di gravame e li aveva motivatamente respinti; ha ribadito che nei rapporti tra socio e cooperativa, oltre al rapporto associativo, può configurarsi un distinto rapporto sinallagmatico di scambio che consente di applicare le garanzie proprie della compravendita; ha inoltre affermato che le delibere assembleari sono vincolanti nella vita interna della cooperativa ma non possono incidere sui diritti individuali del socio nascenti dal rapporto sinallagmatico, potendo tutt'al più comportare uno scomputo delle somme già riconosciute per le medesime causali. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato e deciso i motivi di appello, pur qualificandoli diversamente da come prospettati dalla ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato ritenuto insussistente perché la motivazione della Corte d'appello era chiara, lineare e comprensibile, quindi non ricadeva nel solo sindacato ammissibile in cassazione sul "minimo costituzionale".

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato come norma pertinente per censurare l'eventuale inammissibilità dell'ampliamento della causa petendi o del petitum, distinto dalla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 1511 c.c.

    La censura è stata ritenuta inconferente, perché la disposizione riguarda la vendita di cose da trasportare e non era pertinente al tipo di controversia esaminata.

  • art. 2377 c.c.

    Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti

    La Corte ha precisato che la vincolatività delle delibere assembleari opera nei rapporti interni della cooperativa, ma non consente di comprimere diritti individuali del socio derivanti dal distinto rapporto sinallagmatico di assegnazione dell'immobile.

  • art. 2519 c.c.

    È richiamato per estendere alle cooperative il principio di cui all'art. 2377 c.c. in tema di vincolatività delle delibere assembleari.

  • art. 111 Cost.

    È evocato come parametro del dovere di motivazione della decisione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse illogica o contraddittoria.

  • art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra socio e cooperativa edilizia possono coesistere un rapporto associativo e un distinto rapporto sinallagmatico di scambio; quando l'assegnazione dell'alloggio realizza questo secondo rapporto, sono applicabili le garanzie proprie della compravendita per vizi, difformità e mancanze dell'immobile.
  • Le deliberazioni assembleari della cooperativa sono vincolanti per i soci nei rapporti interni, ma non possono disporre o incidere sui diritti individuali del socio che nascono dal rapporto contrattuale di assegnazione del bene.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello abbia effettivamente esaminato il motivo e lo abbia respinto, anche se la risposta non coincide con la qualificazione giuridica prospettata dall'appellante.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alla mancanza assoluta di motivazione, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile o alla motivazione obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente la mera divergenza valutativa della parte.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico trascurato e non spiega in che modo il suo esame avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una CTU non specificamente contestata, la consulenza può legittimamente sorreggere sia l'accertamento dell'an debeatur sia la quantificazione del danno o dell'importo dovuto.
  • Le somme già riconosciute o versate per le medesime causali devono essere scomputate dall'importo dovuto a titolo di garanzia, per evitare duplicazioni di ristoro.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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