Cassazione Civile, Ordinanza n. 30043/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio trae origine dal rigetto, da parte del Giudice di pace, dell’opposizione proposta avverso un decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dinanzi alla Corte di cassazione con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo la violazione dell’art. 13, comma 7, T.U. immigrazione, richiamato dall’art. 10, comma 2, T.U.I., per mancata traduzione del decreto nella lingua a lui conosciuta. Secondo il ricorrente, egli non aveva dichiarato di conoscere né l’italiano né l’inglese; la formula del provvedimento, che indicava l’impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dall’interessato, sarebbe stata generica e meramente apparente. La Corte ha però rilevato che il Giudice di pace aveva fondato la decisione anche sulla circostanza che, nell’intervista del 4 luglio 2022, lo straniero aveva dichiarato di preferire la lingua inglese per le notificazioni, e che tale ratio non era stata specificamente censurata dal ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la censura sulla mancata traduzione del decreto non attaccava in modo puntuale il decisivo rilievo del Giudice di pace secondo cui il destinatario aveva indicato la lingua inglese come lingua preferita per le notificazioni. Non essendovi rituali difese dell’Amministrazione, la Corte non ha pronunciato sulle spese; ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la disciplina di esenzione prevista per il procedimento.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione o falsa applicazione di legge.
art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
È la base normativa del decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera impugnato in origine.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
È invocato dal ricorrente come norma che impone la comunicazione del provvedimento unitamente alla traduzione in lingua conosciuta dall’interessato.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
È richiamato per affermare che il procedimento è esente da ogni tassa o imposta e che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata; se il motivo non attacca il fondamento effettivo della pronuncia, il ricorso è inammissibile.
- La deduzione della violazione di una norma sostanziale o processuale non è sufficiente se non viene spiegato perché la motivazione decisiva del giudice di merito sarebbe errata o inconferente.
- In materia di traduzione degli atti di respingimento o espulsione, la contestazione sulla mancata traduzione deve misurarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla lingua conosciuta o preferita dal destinatario.
- Quando il procedimento è esente da tasse o imposte per previsione speciale, non opera il raddoppio del contributo unificato.
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