Cassazione Penale, Ordinanza n. 30895/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello lo ha ritenuto responsabile, nell'ambito di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p., del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso formale/continuazione con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando soprattutto l'eccessiva commisurazione della pena da parte del giudice di merito e sostenendo che le ragioni poste a base della decisione fossero illogiche e non avessero adeguatamente considerato le tesi difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura. Ha ritenuto che, contro una sentenza resa all'esito del patteggiamento, siano proponibili solo censure relative a vizi incidenti sulla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente non aveva dedotto alcuno di tali profili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come base del vincolo della continuazione/medesimo disegno criminoso tra le condotte di detenzione e cessione di stupefacenti
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del fatto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestato
richiamato per delimitare i motivi deducibili avverso una sentenza resa a seguito di patteggiamento
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
prevede la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86
richiamata per verificare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Contro una sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento sono proponibili in cassazione soltanto censure circoscritte: vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- È inammissibile il ricorso che, avverso una decisione resa ex art. 444 c.p.p., deduca soltanto doglianze sulla misura della pena o sulla motivazione del giudice di merito, se tali censure non rientrano nei limitati motivi consentiti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione della pena in una sentenza di patteggiamento non è scrutinabile come normale doglianza di merito, ma solo nei limiti dell'illegalità della pena o di specifici vizi consentiti dal rito.
- La continuazione ex art. 81 c.p. può accompagnarsi alla contestazione di reati in materia di stupefacenti, ma nel caso deciso la Corte non è entrata nel merito della qualificazione del fatto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.
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