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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2025 del 08/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento induttivo fondato sulla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2006 e sulla ritenuta ingiustificata disponibilità finanziaria della contribuente. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Messina, aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione asseritamente apparente della sentenza d'appello; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per mancata valutazione di elementi probatori prodotti a giustificazione della capacità di spesa e, secondo la ricorrente, esistenza di un giudicato esterno; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese di giudizio. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: ha affermato che la CTR aveva effettivamente esaminato il materiale probatorio, motivando sul diverso trattamento tra spese di acquisto e spese di gestione dei beni indice; ha ritenuto che la censura sul vizio motivazionale mirasse in realtà a una nuova valutazione del merito; ha escluso il giudicato esterno perché la precedente pronuncia riguardava il coniuge e non la ricorrente; infine ha ritenuto corretta la condanna alle spese secondo soccombenza, richiamando anche la normativa speciale del processo tributario.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto infondati il motivo sulla motivazione apparente, quello sull'omesso esame di fatti decisivi e quello relativo alla liquidazione delle spese. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende, nonché dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la motivazione apparente, ma la Corte chiarisce che il vizio sussiste solo quando il giudice omette di illustrare l'iter logico seguito e le ragioni del convincimento.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La Corte esclude la violazione perché la sentenza tributaria d'appello contiene una motivazione sufficiente e non apparente.

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ne esclude la violazione poiché la CTR ha spiegato il percorso decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è ritenuto inammissibilmente orientato a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese sono state liquidate secondo il principio di soccombenza; la Corte ritiene legittima la condanna della parte soccombente.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    La difesa dell'Amministrazione tramite propri funzionari non esclude il diritto al rimborso delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento accelerato e nel regime decisorio adottato.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera divergenza della parte dalla valutazione di merito compiuta.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio sotto la veste del vizio di omesso esame di fatti decisivi, se la censura mira in realtà a ottenere un diverso accertamento di merito.
  • Nel processo tributario la condanna alle spese segue il principio di soccombenza anche quando l'Amministrazione sia difesa da propri funzionari, senza che ciò escluda il diritto al rimborso.
  • Il giudicato esterno è rilevante solo se riguarda le stesse parti o comunque il medesimo soggetto processuale; una decisione resa nei confronti del coniuge non produce automaticamente effetti nei confronti dell'altro coniuge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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