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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05525/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La lite trae origine da lavori edilizi eseguiti da alcuni condomini su unità immobiliari site in un complesso condominiale a villette a schiera. Il condominio e alcuni singoli partecipanti avevano chiesto la declaratoria di illegittimità delle opere e la rimessione in pristino, sostenendo che gli interventi avessero comportato un aumento volumetrico, l'innalzamento del solaio tra piano terra e primo piano, la modifica della scala esterna, la violazione delle distanze legali e l'alterazione del decoro architettonico. In primo grado le domande erano state rigettate; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e aveva condannato la proprietaria dell'unità interessata alla rimessione in pristino e al risarcimento dei danni, compensando le spese nei rapporti con l'altro convenuto ritenuto privo di legittimazione passiva. In cassazione gli eredi della proprietaria e l'altro convenuto hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello per genericità; 2) omessa statuizione su una pretesa acquiescenza parziale; 3) violazione dell'art. 1102 c.c. in tema di distanze e contemperamento degli interessi nella comunione; 4) violazione della normativa regionale ligure n. 24/2001 sulla deroga alle norme urbanistiche; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese nei rapporti con il convenuto poi ritenuto non legittimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: il primo per difetto di specificità e autosufficienza, perché i ricorrenti non avevano trascritto i motivi di appello asseritamente generici; il secondo perché non risultava alcuna acquiescenza, essendo l'appello stato proposto avverso l'intera sentenza di primo grado, incluso il profilo del decoro architettonico; il terzo e il quarto perché la sentenza impugnata era sorretta da rationes decidendi autonome, tra cui l'accertata alterazione del decoro architettonico, non efficacemente censurata, con conseguente difetto di interesse sulle ulteriori doglianze relative alle distanze e alla normativa urbanistica regionale. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la soccombenza va valutata in base all'esito globale della lite e la compensazione delle spese è stata motivata da gravi ragioni. È stata quindi confermata la condanna alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; in cassazione, chi deduce la genericità dell'appello deve trascriverne i motivi nel loro impianto specifico per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 329 c.p.c.

    L'acquiescenza tacita alla sentenza sussiste solo quando vi siano atti inequivoci incompatibili con la volontà di impugnare.

  • art. 1102 c.c.

    Nel contesto della comunione, la censura sulla violazione delle distanze deve confrontarsi con la concreta situazione dei luoghi e con il contemperamento degli interessi dei partecipanti, ma nel caso concreto la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata efficacia della censura sulla ratio del decoro architettonico.

  • L. regionale Liguria n. 24/2001, artt. 2 e 4

    La doglianza sulla deroga urbanistica regionale è stata reputata inammissibile perché non idonea a scalfire una ratio decidendi autonoma e decisiva fondata sull'alterazione del decoro architettonico.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente va individuata in base all'esito finale e globale della controversia, non al risultato di una singola fase processuale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima se sorretta da gravi ragioni esplicitamente indicate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1120 c.c.

    È richiamato come norma sulle innovazioni condominiali e sul decoro architettonico, profilo che era stato devoluto in appello e poi valorizzato come ratio decisiva della condanna alla rimessione in pristino.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. deve riportare in ricorso il contenuto specifico dei motivi di gravame, perché il controllo di legittimità non può fondarsi su affermazioni generiche.
  • L'acquiescenza tacita alla sentenza non si presume: occorrono comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di impugnare.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non colpisce utilmente tutte le basi argomentative della pronuncia; la caduta di una sola ragione non basta a ottenere la cassazione.
  • In tema di spese processuali, la soccombenza va apprezzata sull'esito complessivo della controversia e non sul risultato di singole fasi o capi isolati.
  • La compensazione delle spese richiede la motivazione con gravi ragioni espresse nel provvedimento.
  • In materia condominiale, l'alterazione del decoro architettonico può costituire autonoma base per l'ordine di riduzione in pristino, anche a prescindere dalle ulteriori questioni sulle distanze o sulle norme urbanistiche invocate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàParti comuniSpese di liteInnovazioni condominiali
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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