Sentenza n. 344/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell’ordinanza del Servizio di vigilanza edilizia del Comune di Reggio Calabria n. 19/2023, notificata il 9 gennaio 2024, con la quale è stata ordinata, pena l’acquisizione al patrimonio pubblico, la demolizione di opere asseritamente realizzate in assenza di titolo abilitativo sull’immobile sito in Reggio Calabria identificato al N.C.E.U. Sez. REC al foglio di mappa 14 – particella 1321; - di ogni atto preordinato, connesso o conseguente quello sopra indicato ivi compreso il richiamato verbale prot. 278308 del 16.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione n. 19/2023, con previsione dell’acquisizione al patrimonio pubblico in caso di inottemperanza, relativa a tetto di copertura, corpo aggiunto e patio rialzato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e difetto istruttorio, nonché violazione degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. 380/2001. Hanno sostenuto che il tetto di copertura e il patio erano conformi ai titoli edilizi e ai nulla osta già rilasciati; che il tetto presentava un’altezza sostanzialmente corrispondente al progetto, con una differenza di circa due centimetri; che i pareri paesaggistico e aeroportuale erano stati acquisiti; e che il corpo aggiunto costituiva un vano tecnico destinato ad alloggiare impianti tecnologici, rientrante nelle tolleranze o comunque non sanzionabile con la demolizione. Il Comune ha sostenuto la totale difformità del tetto rispetto al permesso di costruire, l’alterazione di sagoma, prospetti, superfici e volumi, l’assenza dei necessari pareri per le opere nuove e la natura abusiva dell’ampliamento e del patio. Il giudizio è stato integrato da consulenza tecnica d’ufficio, disposta ai sensi dell’art. 67 c.p.a., sulle caratteristiche e sulla conformità delle opere.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza di demolizione è stata annullata integralmente. Quanto al tetto di copertura, la consulenza tecnica ha accertato la conformità dello stato di fatto ai titoli edilizi del 2011 e del 2013, rilevando soltanto una differenza di circa due centimetri nell’altezza al colmo, ritenuta irrilevante e comunque non coincidente con la contestazione di totale difformità. È stata inoltre riconosciuta l’efficacia del nulla osta paesaggistico del 2008, rilasciato dall’autorità competente nel regime transitorio anteriore al 1° gennaio 2010, nonché del nulla osta ENAC e dell’autorizzazione sismica, risultando gli elaborati grafici coincidenti con quelli del permesso di costruire. Quanto al corpo aggiunto, il CTU ne ha accertato la funzione di vano tecnico destinato all’alloggiamento di impianti tecnologici, con volume inferiore al 20% di quello dell’edificio principale e senza superficie o volumetria utile; pertanto, pur in assenza di titolo, non era sanzionabile con l’ordinanza demolitoria adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Quanto al patio rialzato, è stato accertato che era preesistente, risultava già rappresentato negli atti concessori e nei nulla osta del 2008 e, anzi, era stato ridotto, sicché non vi era una nuova realizzazione abusiva. Le spese di lite sono state compensate, salvo il contributo unificato e le spese di consulenza tecnica d’ufficio, posti a carico del Comune; il compenso del CTU è stato liquidato in euro 3.708,61.
Norme richiamate
L’ordinanza di demolizione per interventi in totale difformità o eseguiti in assenza di titolo presuppone l’effettiva abusività dell’opera e la corretta qualificazione dell’intervento; non può essere adottata quando l’opera è conforme ai titoli edilizi o quando la contestazione è smentita dall’istruttoria tecnica.
Le modeste difformità dimensionali rientranti nelle tolleranze costruttive non assumono rilievo demolitorio; nel caso concreto, la differenza di circa due centimetri nell’altezza al colmo è stata ritenuta insignificante.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001
Un volume pertinenziale destinato all’alloggiamento di impianti tecnologici, inferiore al 20% del volume dell’edificio principale e privo di superficie o volumetria utile, può essere qualificato come vano tecnico e non è sanzionabile con la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo.
Il nulla osta paesaggistico rilasciato nel 2008 dall’autorità competente secondo il regime transitorio conserva efficacia ed è idoneo ad autorizzare l’opera; la disciplina ordinaria dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 è divenuta pienamente operativa dal 1° gennaio 2010.
La procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica si applica a regime dal 1° gennaio 2010, mentre per il nulla osta rilasciato anteriormente rileva il regime transitorio dell’art. 159.
La consulenza tecnica d’ufficio può essere disposta per accertare le caratteristiche materiali, dimensionali e funzionali delle opere edilizie controverse.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 è illegittima quando l’accertamento tecnico dimostra che l’opera contestata è conforme ai titoli edilizi già rilasciati e che le difformità dimensionali sono modeste e non incidono significativamente su superficie, volume o sagoma.
- La qualificazione di un’opera come intervento in totale difformità richiede una verifica concreta e adeguatamente istruita della radicale divergenza dell’opera rispetto al titolo edilizio; non è sufficiente una mera differenza marginale nelle misure.
- Un nulla osta paesaggistico rilasciato anteriormente al 1° gennaio 2010 dall’autorità competente secondo il regime transitorio dell’art. 159 d.lgs. 42/2004 conserva efficacia e può legittimare l’opera, senza necessità di una nuova autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, quando l’opera realizzata corrisponde agli elaborati autorizzati.
- Un locale pertinenziale destinato esclusivamente all’alloggiamento di impianti tecnologici, con volume inferiore al 20% di quello dell’edificio principale e privo di superficie o volumetria utile, è qualificabile come vano tecnico e non è assoggettabile alla demolizione prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 per gli abusi maggiori.
- Non sussiste una nuova realizzazione abusiva quando un’opera, già esistente e rappresentata negli atti concessori, sia stata successivamente ridotta nelle sue dimensioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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