Cassazione Civile, Ordinanza n. 25290/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un soggetto che aveva affidato a una società professionale la tenuta della contabilità della propria attività aveva ottenuto in primo grado la condanna solidale della società e di un ragioniere al risarcimento del danno, lamentando errori di calcolo e l'inesatta compilazione di modelli fiscali che lo avevano esposto a cartelle esattoriali e pagamenti verso l'Erario e altri enti pubblici. La Corte d'appello aveva escluso la legittimazione passiva del ragioniere, ritenendo che il rapporto contrattuale fosse intercorso solo con la società, e aveva ridotto l'importo risarcitorio nei confronti della stessa. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., oltre a vizi motivazionali e al malgoverno delle regole sull'onere della prova nella responsabilità professionale. In sostanza, ha contestato l'attribuzione a essa della responsabilità per omissioni che assumeva imputabili al controparte processuale e ha cercato di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine alle cartelle e ai tributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che sulla responsabilità della società, quale incaricata della tenuta della contabilità in base al contratto con il cliente, si era formato giudicato interno, poiché la sentenza d'appello aveva confermato sul punto la decisione di primo grado; pertanto la censura non poteva riaprire tale accertamento. Ha inoltre osservato che la valutazione dell'esistenza e dell'entità della colpa professionale è riservata al giudice di merito e sindacabile solo nei limiti del controllo sulla motivazione, e che il ricorso era anche aspecifico perché non riportava i passi dell'appello rilevanti. Le ulteriori doglianze erano peraltro fattuali e dirette a ottenere un nuovo esame del merito, precluso in cassazione, e comunque colpite dal divieto di impugnazione per doppia conforme. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della diligenza professionale, ma la censura sul suo malgoverno è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione accertamenti di fatto e un giudicato interno.
Invocato dal ricorrente in tema di responsabilità del professionista; la Corte non entra nel merito della norma perché la doglianza è reputata inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata giudicata aspecifica e inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per il vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché volta a ottenere un nuovo esame del fatto.
Richiamato per il divieto di ricorso per cassazione in presenza di doppia conforme sugli accertamenti di fatto.
Citato per ribadire, nel testo vigente, il divieto di impugnazione di legittimità nei casi di doppia conforme per i ricorsi introdotti dopo il 1 gennaio 2023.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto.
Citato per il termine di deposito della motivazione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione accertamenti di fatto già definitivamente compiuti dai giudici di merito, specie quando la censura si risolva in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sul medesimo punto di fatto, opera il limite della doppia conforme, che preclude il ricorso per cassazione su questioni fattuali se non vengono dedotti fatti diversi e specifici vizi ammissibili.
- La responsabilità professionale e la valutazione della colpa del professionista sono apprezzamenti riservati al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti dell'omesso, insufficiente o illogico percorso motivazionale nei casi ancora rilevanti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto agli atti e ai passaggi processuali rilevanti; la mancata trascrizione o indicazione dei punti decisivi dell'appello comporta inammissibilità della censura.
- Una doglianza che contesti in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale, ma miri in realtà a ottenere un nuovo accertamento dei fatti, è inammissibile per difetto di corretta deduzione del vizio.
- rami
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