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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21821/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Due fratelli avevano convenuto in giudizio altri soggetti, tra cui l'erede universale del defunto titolare delle quote di una società, chiedendo l'accertamento dell'avvenuto trasferimento di complessive 4.050 quote sociali in loro favore, sostenendo di aver pagato per l'acquisto un importo complessivo di euro 88.500,00. Il tribunale aveva escluso la validità/provabilità dell'accordo di cessione, anche all'esito di una CTU grafologica, e aveva dichiarato inammissibile e infondata la domanda principale; aveva inoltre ritenuto tardiva la domanda subordinata di restituzione delle somme. In appello, la corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda principale, ma ha ritenuto ammissibile la domanda restitutoria proposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., valorizzando il legame di complanarità e incompatibilità con la domanda principale, e ha condannato l'erede alla restituzione di parte delle somme. L'erede ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 183 c.p.c. e sostenendo che la domanda di arricchimento senza causa introdotta con la prima memoria costituisse domanda nuova e tardiva, non proponibile oltre la prima udienza di trattazione; i controricorrenti hanno resistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. è ammissibile quando si collochi nella medesima vicenda sostanziale già dedotta, sia connessa per incompatibilità alla domanda originaria e non arrechi pregiudizio alle difese avversarie né dilazioni processuali. Nel caso concreto, sia la domanda di accertamento della cessione delle quote sia quella restitutoria riguardavano la stessa vicenda fattuale e lo stesso bene della vita, sicché la decisione della corte d'appello è stata confermata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    la modifica della domanda può essere ammissibile se resta connessa alla vicenda sostanziale dedotta; con la prima memoria non sono ammesse domande svincolate o del tutto nuove che allarghino il thema decidendum in modo incompatibile con il sistema delle preclusioni.

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa è ritenuta proponibile in via subordinata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. quando sia collegata per incompatibilità alla domanda originaria e riferita alla stessa vicenda sostanziale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    poiché il ricorso è stato rigettato, sono stati indicati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La domanda modificata ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche petitum e causa petendi, purché resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale già dedotta e non sacrifichi il diritto di difesa della controparte.
  • La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta in via subordinata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. se è connessa per incompatibilità alla domanda originaria e mira alla tutela della stessa utilità finale perseguita nel giudizio.
  • Ai fini dell'ammissibilità della domanda modificata non è decisiva la diversa qualificazione tecnica della pretesa, quando il fatto storico e il bene della vita restano sostanzialmente gli stessi.
  • Le preclusioni processuali non devono essere interpretate in modo meramente formalistico quando ciò imporrebbe la duplicazione dei giudizi e contrasterebbe con economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssembleaPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileSuccessioniSocietarioContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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