Sentenza del 18/05/2018 n. 12243 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI- MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Ruolo - Presunzione di legittimità - Prova contraria a carico del contribuente - Difetto di sottoscrizione - Modalità di prova - Invalidità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato una cartella relativa a IRPEF e addizionale regionale per l'anno 1999, sostenendo principalmente l'omessa o irregolare notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, la mancanza della sottoscrizione del ruolo e l'assenza della prova che il ruolo fosse stato sottoscritto da un soggetto legittimato. Ha inoltre censurato la liquidazione delle spese processuali, lamentando la mancata distinzione tra diritti e onorari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla notificazione dell'avviso di accertamento, perché alcune contestazioni erano nuove o non adeguatamente documentate e, comunque, i giudici di merito avevano accertato la regolarità della notifica. Quanto alla sottoscrizione del ruolo, la Corte ha rilevato che il giudice d'appello aveva accertato l'esistenza della firma elettronica e che il contribuente non aveva fornito prova contraria, ottenibile anche tramite accesso agli atti. Inoltre, l'eventuale omessa sottoscrizione del ruolo non comporta automaticamente invalidità, in assenza di una specifica sanzione legislativa, in applicazione del principio di tassatività delle nullità. È stata respinta anche la censura sulle spese, poiché formulata in modo generico e senza dimostrazione di un concreto pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.300 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4
Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
La norma impone la sottoscrizione del ruolo, anche elettronica, ma la sua violazione non determina automaticamente la nullità dell'atto, poiché la legge non prevede espressamente tale sanzione. Il contribuente che contesti la mancanza della sottoscrizione deve fornire prova concreta della relativa carenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, ultimo comma
L'assenza di una specifica previsione di nullità impedisce di ricollegare automaticamente l'invalidità del ruolo alla mancata sottoscrizione, in applicazione del principio di tassatività delle nullità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; non è necessariamente richiesta la sottoscrizione autografa dell'esattore quando la riferibilità dell'atto all'amministrazione competente non è dubbia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli avvisi e degli atti tributari, rilevanti nella verifica della corretta comunicazione dell'avviso di accertamento presupposto.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
Consente agli uffici finanziari di effettuare direttamente tramite il servizio postale la notificazione degli avvisi e degli atti tributari, secondo modalità semplificate, senza applicare necessariamente tutte le formalità previste per le notificazioni eseguite tramite ufficiale giudiziario.
Rileva nella distribuzione dell'onere della prova: chi intende contestare la legittimità di un atto amministrativo deve dimostrare i fatti posti a fondamento della propria eccezione, quando l'amministrazione abbia prodotto elementi idonei a sostenere la regolarità dell'atto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ma non permette di ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 91
La parte soccombente è tenuta, di regola, a rifondere le spese processuali alla parte vittoriosa.
Massime di principio
- Un ruolo esattoriale e una cartella di pagamento, in quanto atti amministrativi, godono di una presunzione di legittimità; chi li impugna deve indicare contestazioni specifiche e fornire elementi concreti per superarla.
- La contestazione della mancata sottoscrizione del ruolo non può basarsi su mere supposizioni: il contribuente deve verificare gli atti amministrativi, anche tramite istanza di accesso, e dimostrare effettivamente l'assenza della firma o la mancanza dei poteri del sottoscrittore.
- La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella non comporta automaticamente la nullità dell'atto, se la legge non stabilisce espressamente tale conseguenza e se l'atto è comunque chiaramente riferibile all'amministrazione competente.
- Le contestazioni sulla notificazione dell'avviso di accertamento devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio, indicando con precisione l'atto processuale in cui sono state formulate; questioni nuove o genericamente dedotte possono essere dichiarate inammissibili.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente gli accertamenti di fatto sulla regolarità della notifica, salvo specifici vizi di motivazione o violazioni di legge adeguatamente dedotti.
- Per contestare la liquidazione delle spese processuali non basta lamentare astrattamente la mancata distinzione tra voci tariffarie: occorre dimostrare un concreto e attuale pregiudizio economico.
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