Sentenza del 18/05/2018 n. 1114 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF - ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA - ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP 2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'onere dell'appellante di dimostrare gli specifici errori imputati alla sentenza di primo grado. In particolare, quando si sostiene che il primo giudice abbia errato nell'interpretazione o nella valutazione di un documento il cui contenuto non risulta dalla sentenza impugnata o dagli atti già disponibili, l'appellante deve depositare o rendere disponibile tale documento al giudice d'appello. L'onere sussiste anche se il documento era stato prodotto in primo grado dalla controparte vittoriosa, la quale non è tenuta a riprodurlo nel grado successivo, soprattutto se contumace.
La decisione
Il gravame viene valutato secondo il principio del tantum devolutum quantum appellatum: l'appello non costituisce un nuovo giudizio sul merito, ma una revisione della sentenza fondata su specifiche censure. Poiché l'appellante deve fornire gli elementi necessari per verificare l'errore denunciato, la mancata produzione del documento decisivo impedisce al giudice d'appello di procedere al riesame richiesto. Dal testo fornito non è indicato espressamente il dispositivo finale, ma il principio enunciato conduce al rigetto o all'inammissibilità della censura/appello non adeguatamente documentato.
Norme richiamate
Principio del tantum devolutum quantum appellatum
Il giudice d'appello può esaminare soltanto le specifiche questioni e censure dedotte dall'appellante; l'appello non determina un riesame integrale e automatico della controversia.
Onere di specifica deduzione e prova dell'appellante
Chi impugna deve dimostrare il vizio della sentenza e mettere a disposizione del giudice d'appello i documenti necessari a verificare l'errore denunciato, anche se tali documenti erano stati prodotti in primo grado dalla controparte.
Massime di principio
- L'appello non è una ripetizione completa del giudizio di primo grado: occorre indicare con precisione quali errori si contestano e perché.
- Se la censura riguarda il contenuto o l'interpretazione di un documento, il documento deve essere materialmente disponibile al giudice d'appello, salvo che il suo contenuto risulti già chiaramente dagli atti.
- Non si può fare affidamento sull'obbligo della controparte, anche se vincitrice in primo grado o contumace, di riprodurre in appello i documenti da essa precedentemente depositati.
- La mancata produzione del documento indispensabile può comportare il rigetto o l'inammissibilità della censura per carenza di prova dell'errore denunciato.
- In controversie tributarie relative ad avvisi di accertamento, è quindi essenziale allegare all'impugnazione gli atti e i documenti sui quali si fondano le contestazioni.
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