Sentenza del 18/05/2018 n. 2055 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Produzione di documenti in appello - Consentita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione di nuovi documenti in appello è stata ritenuta consentita, purché resti collegata ai motivi già proposti nel ricorso introduttivo. La facoltà non spetta esclusivamente al contribuente, ma a tutte le parti del giudizio. La conclusione è coerente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2017 e con l'ordinanza della Corte di Cassazione, sezione VI, n. 17120 dell'11 luglio 2017.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di produrre nuovi documenti probatori in appello nel processo tributario. In linea generale, non è consentito introdurre nuovi motivi di ricorso rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo. Tuttavia, l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 consente alle parti di depositare nuovi documenti, purché siano utilizzati nell'ambito dei motivi già dedotti e non servano a introdurre una domanda o una censura completamente nuova.
Norme richiamate
Art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il comma 2 consente la produzione di nuovi documenti in appello.
La norma consente alle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio d'appello tributario, senza che ciò comporti automaticamente l'introduzione di nuovi motivi. I documenti devono però riguardare l'oggetto e le censure già dedotte nel primo grado.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2017
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è compatibile con i principi costituzionali ed è riconosciuta a tutte le parti del processo, non soltanto all'amministrazione o al contribuente.
Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione VI, n. 17120 dell'11 luglio 2017
Conferma la distinzione tra nuovi documenti, ammessi nei limiti previsti dalla legge, e nuovi motivi di ricorso, normalmente vietati in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello è possibile produrre nuovi documenti probatori, anche se non depositati in primo grado, purché siano pertinenti ai motivi già formulati.
- La produzione documentale non può essere utilizzata per modificare la domanda, introdurre una nuova contestazione o ampliare sostanzialmente l'oggetto del giudizio.
- È necessario distinguere tra nuove prove documentali, generalmente ammissibili nei limiti di legge, e nuovi motivi di ricorso, normalmente inammissibili in appello.
- La facoltà di depositare nuovi documenti spetta a entrambe le parti, in condizioni di parità processuale.
- Quando si deposita un documento nuovo in appello, è opportuno indicare chiaramente quale motivo già dedotto esso dimostra o sostiene, così da evitare che venga qualificato come veicolo di una domanda o censura nuova.
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