Sentenza del 18/05/2018 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Varese
Processo tributario - Mancata riassunzione del processo - Termine di sei mesi - Estinzione del giudizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon essendo stata effettuata la riassunzione entro il termine previsto, il processo si estingue. La mancata riassunzione impedisce la prosecuzione del giudizio davanti alla commissione tributaria competente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la mancata riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria indicata come competente nella sentenza declinatoria di competenza. Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546/1992, la pronuncia sulla competenza rende incontestabile sia l'incompetenza della commissione adita sia la competenza di quella indicata. La parte interessata deve quindi riassumere il giudizio entro il termine fissato nella sentenza oppure, in mancanza, entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. n. 546/1992
La riassunzione del processo davanti la commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata, su istanza di parte, nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa.
La sentenza che dichiara l'incompetenza vincola le parti quanto alla competenza del giudice indicato. Se la parte interessata non riassume il processo entro il termine stabilito dalla sentenza o, in assenza di indicazione, entro sei mesi dalla sua comunicazione, il giudizio si estingue.
Massime di principio
- Quando un giudice tributario dichiara la propria incompetenza e indica il giudice competente, il processo non prosegue automaticamente davanti a quest'ultimo: è necessaria un'apposita riassunzione da parte di una delle parti.
- Il termine per la riassunzione è quello fissato nella sentenza; se la sentenza non stabilisce alcun termine, si applica il termine legale di sei mesi dalla comunicazione della pronuncia.
- La mancata riassunzione tempestiva comporta l'estinzione del processo, con il rischio di perdere gli effetti processuali del giudizio originario e di dover valutare nuovamente i termini per proporre una nuova azione.
- È quindi opportuno verificare immediatamente la comunicazione della sentenza, calcolare la scadenza e depositare tempestivamente l'istanza di riassunzione presso il giudice dichiarato competente.
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