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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4612/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione (durata: 1 anno, 10 mesi e 7 giorni) subita in custodia cautelare per il reato contestato di omicidio aggravato (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 575 c.p. e art. 3 L.205/1993). Il ricorrente, prosciolto con sentenza irrevocabile della Corte d'Assise, impugnava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assenza di dolo o colpa grave a suo carico e al travisamento degli atti. Il ricorso individuava tre punti centrali: a) attendibilità e modalità di riconoscimento delle dichiarazioni accusatorie (Agyamang, Aideyan ecc. e album fotografici), b) la contiguità del ricorrente al gruppo di aggressori (ruolo a bordo, uso della bussola, posizione rispetto agli autori materiali), c) il presunto mendacio nell'interrogatorio di garanzia (negazione di litigi e di cadute in mare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito motivazione ampia, coerente e non censurabile in termini di razionalità, evidenziando elementi idonei a integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo: la contiguità del ricorrente al gruppo degli aggressori (confermata da più dichiaranti e da testimoni che lo collocavano vicino agli autori) e il mendacio/false dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, rilevanti perché avvaloranti gli indizi ai fini dell'adozione della misura cautelare. La Corte ha richiamato i principi di diritto (tra cui l'interpretazione dell'art. 314 c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità sulle nozioni di dolo e colpa grave e sul valore del mendacio) e ha confermato che il diritto all'equa riparazione è escluso quando l'interessato abbia dato causa per dolo o colpa grave all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. Di conseguenza il ricorso è rigettato e non è riconosciuto il diritto alla riparazione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    Disciplina il diritto all'equa riparazione e stabilisce l'eccezione quando l'interessato ha dato o concorso a dar causa alla custodia per dolo o colpa grave; il giudice deve accertare d'ufficio l'eventuale causa impeditiva.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione (richiesta di inammissibilità del ricorso).

  • art. 192 co. 3 cod. proc. pen.

    Rilevante per la valutazione delle dichiarazioni rese da indagati in reati connessi: richiede particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni e nel loro uso probatorio.

  • art. 64 co. 3 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme sugli avvisi da rendere alle persone sentite; la mancata osservanza può rendere le dichiarazioni inutilizzabili; la Corte ha valutato la rilevanza di eventuali vizi procedurali nelle dichiarazioni utilizzate.

  • artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 575 c.p. e art. 3 L.205/1993

    Norme penali relative ai reati per i quali era stato indagato il ricorrente (concorso, omicidio aggravato e aggravante di odio religioso).

  • D.Lgs. 286/1998 art. 10-bis co. 1

    Citato come riferimento alla possibilità che i dichiaranti fossero indagati per reati connessi (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), utile a contestualizzare l'attendibilità delle loro dichiarazioni.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sez.4 richiamate)

    Riassume i principi giurisprudenziali citati: definizione estesa di dolo/colpa grave (anche condotte che creano allarme sociale), rilevanza del mendacio o della reticenza dell'indagato se causalmente rilevanti per la misura cautelare, autonomia tra giudizio penale e giudizio per la riparazione.

Massime di principio

  • Il diritto all'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. è escluso se l'interessato ha dato causa, per dolo o colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare; il giudice deve accertare tale causa d'ufficio.
  • La contiguità fattuale e comportamentale dell'indagato con gli autori materiali del reato (anche senza prova di azione omicida diretta) può costituire indicio di colpa grave quando sia idonea a trarre in inganno il giudice della cautela.
  • Il mendacio o le false dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, se causalmente rilevanti rispetto agli elementi che hanno determinato la custodia cautelare, possono integrare colpa grave e ostare all'indennizzo.
  • L'accertamento dell'ingiustizia della detenzione (procedimento di riparazione) è autonomo rispetto al giudizio penale: l'assoluzione non impedisce che, valutando la condotta dell'indagato e il contesto probatorio, emerga una causa impeditiva al risarcimento.
  • Nelle valutazioni probatorie il giudice deve considerare la globalità degli elementi, ma l'impugnante non può limitarsi a chiedere una rivalutazione del merito: la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica e la razionalità della motivazione.
  • La vulnerabilità delle procedure di identificazione (album fotografici, riconoscimenti) può essere rilevante ma non è automaticamente dirimente; il loro valore va valutato nel contesto e confrontato con altre fonti testimoniali e fattuali.

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