Cassazione Civile, Ordinanza n. 25310/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza per mancato deposito, da parte della ricorrente, della relata di notifica del ricorso. Poiché la parte intimata non si è difesa, non provvede sulle spese. Dà inoltre atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma a titolo di fornitura idrica. Il consorzio ingiunto propone opposizione davanti al Tribunale eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base di una clausola contrattuale che individua come foro esclusivo quello di Caltanissetta. Il Tribunale accoglie l'eccezione, dichiara la propria incompetenza e revoca il decreto ingiuntivo, ritenendo valida la clausola di foro esclusivo e irrilevante la mancata specifica approvazione per iscritto. La società creditrice ricorre per regolamento di competenza sostenendo che la clausola fosse nulla e inefficace perché non sottoscritta, perché da approvare per iscritto ad substantiam e perché, trattandosi di rapporto con un consumatore/ente esponenziale dei consorziati, il foro diverso da quello del domicilio del consumatore sarebbe vessatorio e nullo ex codice del consumo. La Corte non esamina il merito della censura, perché rileva un vizio processuale del ricorso.
Norme richiamate
Richiamati dal Tribunale per ritenere che la clausola contrattuale integrasse un foro esclusivo territorialmente competente.
art. 33 del Codice del consumo
Evocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola di foro diverso, ma la questione non è decisa nel merito dalla Corte.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza, la mancata produzione della relata di notifica del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, a prescindere dalle questioni di merito sollevate.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato sorge anche in caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali.
Come è indicizzato
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