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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46783/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, deducendo: travisamento/illogicità della motivazione rispetto alle intercettazioni; valutazione errata dell'elemento soggettivo (sostengono finalità umanitarie e non di lucro); omessa applicazione dell'art. 52 par.1 CFUE e mancata sospensione del procedimento in presenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; eccessività della pena con difetto di adeguata comparazione nella dosimetria sanzionatoria. In particolare gli imputati contestavano la lettura delle conversazioni intercettate e sostenevano che le condotte erano rivolte ad aiutare connazionali e non a trarne profitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato la valutazione delle intercettazioni operata dai giudici di merito, ritenendola logica, coerente e inserita in un compendio probatorio unitario; ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulle interpretazioni delle intercettazioni; ha rilevato che il reato previsto dall'art.12 del T.U. immigrazione è del tipo di pericolo e non richiede la realizzazione dell'evento (l'ingresso effettivo), quindi l'assenza dell'ingresso non esclude il reato; ha ritenuto non applicabile l'eccezione di cui all'art.52 CFUE dato il chiaro elemento di lucro riscontrato; ha confermato la congruità della determinazione della pena secondo l'art.133 cod. pen. e ha dichiarato inammissibili o infondati i profili di eccessività siderometrica posti dai ricorrenti. Conseguentemente le condanne e le pene accessorie stabilite in primo e secondo grado sono state confermate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), art. 12

    La fattispecie di favoreggiamento/agevolazione dell'immigrazione clandestina è considerata reato di pericolo; per la sua consumazione non è necessario che l'evento dell'ingresso si realizzi, è sufficiente che l'agente crei una condizione teleologicamente connessa all'ingresso illecito

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e

    Limiti del sindacato della Corte di cassazione sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova: possibile censura solo se manca o è manifestamente carente la motivazione o se si fonda il convincimento su una prova inesistente o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; il giudizio di bilanciamento circostanziale è di competenza del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità salvo arbitrarietà o illogicità manifesta

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267 (rinvio pregiudiziale)

    Disposto il rinvio pregiudiziale per questioni interpretative dell'UE (richiamato dai ricorrenti), ma la pendenza del rinvio non imponeva la sospensione quando la questione evocata non era rilevante rispetto al concreto accertamento fattuale e probatorio

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 52 par. 1

    Invocata dai ricorrenti per sostenere finalità umanitarie esentanti dalla responsabilità; la Corte ha ritenuto che l'elemento probatorio mostrava un chiaro scopo di lucro e dunque l'eccezione non era applicabile nel caso concreto

Massime di principio

  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono materia di fatto riservata al giudice di merito e possono essere sindacate in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova
  • Il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione (art. 12 T.U. imm.) è reato di pericolo: non è richiesta la realizzazione dell'ingresso illegale, basta la creazione di una condizione teleologicamente connessa al potenziale ingresso
  • La mera eccezione di finalità umanitarie (richiamando art. 52 CFUE) non è idonea ad escludere responsabilità se il compendio probatorio documenta scopi di lucro o forme di corrispettivo economico
  • Il ricorso alle massime di esperienza e alla verosimiglianza è legittimo in sede valutativa ma non può sostituire una verifica empirica quando esistano plausibili spiegazioni alternative
  • La determinazione della pena secondo art. 133 cod. pen. è soggetta a ampia discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione arbitraria o illogica
  • In caso di doppia conforme giurisdizionale (sentenze di primo e secondo grado concordi) le motivazioni si saldano e formano un unico corpo argomentativo valutabile unitariamente in sede di legittimità

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