Cassazione Penale, Sentenza n. 12031/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/05/2022 con la quale il G.i.p. aveva risposto all'atto di opposizione del FEC comunicando che la Sezione G.I.P. "non ha alcun atto, atteso che la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate è stata rimessa al giudice civile". Il FEC denunciava l'abnormità funzionale del provvedimento perché tale rimessione e la valutazione del G.I.P. hanno bloccato il procedimento e risultavano incompatibili con la situazione processuale: le due sculture sequestrate erano già state oggetto di un dissequestro disposto dal Pubblico ministero il 13/06/2008 (decreto non impugnato) nel procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, per il quale il Pubblico ministero è competente a decidere sulla restituzione ai sensi dell'art. 263 cod.proc.pen.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha accertato che il sequestro era probatorio e che il Pubblico ministero aveva emesso il decreto di dissequestro del 13/06/2008 a favore della Chiesa di San Domenico (proprietà del FEC), decreto mai impugnato e, pertanto, formalmente consolidato anche se non eseguito. Perciò i beni non risultavano più vincolati da sequestro e il G.I.P. non aveva competenza ai sensi dell'art. 263 comma 3 cod.proc.pen. per rimettere la questione al giudice civile: la rimessione presuppone infatti che i beni siano ancora sottoposti a sequestro. La Corte ha qualificato il provvedimento del G.I.P. del 09/11/2021 (e l'ulteriore provvedimento del 31/05/2022 che ne riaffermava gli effetti) come abnorme, sia sotto il profilo genetico sia funzionale, e lo ha annullato senza rinvio per abnormità. Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma per il prosieguo del procedimento, con particolare riguardo al decreto di dissequestro.
Norme richiamate
norma richiamata per individuare la disciplina del sequestro disposto dal Pubblico ministero; nel caso era un sequestro probatorio disposto ai sensi di tale articolo
art. 263 comma 4 cod.proc.pen.
«nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato»
individua la competenza del Pubblico ministero, durante le indagini preliminari, a decidere sulla restituzione delle cose sequestrate con decreto motivato; ne consegue che, in tali fasi, il G.I.P. non è competente a decidere sulla restituzione
art. 263 comma 3 cod.proc.pen.
«in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro»
consente al giudice penale di rimettere la questione al giudice civile solo se i beni sono ancora sottoposti a sequestro; la norma presuppone l'esistenza del vincolo reale e del mantenimento del sequestro
art. 263 comma 5 cod.proc.pen.
prevede la possibilità di proporre opposizione contro il decreto di restituzione/dissequestro; nel caso il decreto di dissequestro del 2008 non risultava essere stato impugnato, consolidandone gli effetti formali
richiamato nel contesto civile per il carattere di "res extra commercium" delle cose destinate al culto, che influenza la commerciabilità e gli effetti del possesso
richiamato nella valutazione civile secondo cui il possesso di cose "di cui non si può acquistare la proprietà" è senza effetto ai fini dell'acquisto della proprietà, connesso alla qualificazione di beni destinati al culto
norma procedurale civile richiamata in relazione alla sospensione del giudizio civile (nel caso RG 69043/2007) in presenza del procedimento penale
Massime di principio
- Quando il sequestro è probatorio e il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, la competenza a decidere sulla restituzione delle cose spetta al Pubblico ministero (art. 263 comma 4 cod.proc.pen.); il giudice penale può rimettere la questione al giudice civile solo se i beni sono ancora formalmente sottoposti a sequestro (art. 263 comma 3).
- Un decreto di dissequestro emesso dal Pubblico ministero che non viene impugnato nei termini previsti consolida la sua efficacia formale: la mancata esecuzione materiale non annulla l'efficacia del provvedimento e libera il bene dal vincolo processuale.
- La rimessione al giudice civile è legittima solo se sussiste una controversia sulla proprietà e il bene è ancora soggetto a sequestro; rimettere gli atti al civile quando il bene è già formalmente dissequestrato configura incompetenza e può essere annullato per abnormità.
- Se il Pubblico ministero rinuncia impropriamente alle proprie attribuzioni (es. richiedendo al G.I.P. di rimettere la questione) e il G.I.P. consegue tale rimessione senza verificare lo stato formale del vincolo, le parti danneggiate possono impugnare per abnormità funzionale e genetica del provvedimento.
- Nelle controversie su beni culturali sequestrati è essenziale verificare lo stato processuale (fase del procedimento), l'esistenza e l'eventuale opposizione a decreti di dissequestro, e agire prontamente con le impugnazioni o istanze opportune (opposizione al decreto, istanza al PM, o opposizione agli atti del G.I.P.) per evitare la paralisi procedimentale.
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