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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46873/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Fermo per il reato di truffa ai sensi dell'art.640 c.p.; il motivo principale dedotto in cassazione era la presunta violazione dell'art.125 del d.lgs. 81/2008 e un vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale

La decisione

La Corte di cassazione, esaminando la documentazione prodotta dalla difesa, ha accertato che la persona offesa aveva rimesso la querela in data 5 novembre 2024 e che l'imputato aveva accettato la remissione nella stessa data. Poiché il reato di cui all'art.640 c.p. è procedibile a querela di parte, la remissione della querela con accettazione del querelato ha determinato l'estinzione del reato. Non essendovi gli estremi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.340 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.125 d.lgs. 81/2008

    Era l'atto normativo la cui violazione veniva asserita dal ricorrente come vizio della motivazione; la Corte di cassazione tuttavia non è entrata nel merito di tale censura alla luce dell'estinzione del reato per remissione della querela

  • art.640 c.p.

    Norma sostanziale che definisce il reato di truffa contestato al ricorrente; la fattispecie risultava contestata ma è stata estinta a seguito della remissione di querela

  • art.129 comma 2 c.p.p.

    La Corte ha verificato l'assenza di elementi che consentissero un proscioglimento nel merito ai sensi di questa disposizione e, pertanto, ha proceduto all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato

  • art.340 c.p.p.

    Disposizione applicata per condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in conseguenza dell'annullamento della sentenza per estinzione del reato

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa e la conseguente accettazione da parte dell'imputato estinguono il reato, rendendo inutilizzabile la censura sul merito che aveva formato oggetto del giudizio precedente
  • La remissione della querela deve essere documentata e la corte che la accerta può dichiarare l'estinzione del reato anche in sede di impugnazione o cassazione, procedendo all'annullamento senza rinvio se non sussistono ragioni per pronunciare un proscioglimento nel merito
  • L'accettazione della remissione da parte dell'imputato è elemento necessario per l'estinzione del reato quando la procedibilità dipende da querela di parte
  • Quando il reato si estingue per remissione della querela, il giudice può comunque irrogare conseguenze processuali formali, come la condanna alle spese processuali, secondo le norme applicabili
  • La rilevanza di eventuali vizi procedurali o di motivazione denunciati dal ricorrente può venir meno se, nel frattempo, si verifica un evento estintivo del reato; in tali casi la valutazione del merito viene spesso superata dall'accertamento dell'estinzione

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