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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29734/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un promotore finanziario aveva impugnato davanti alla Corte d'appello la delibera con cui l'autorità di vigilanza gli aveva irrogato la sanzione della radiazione dall'albo unico, per avere, mentre operava per conto di un intermediario, proposto a clienti della propria assegnazione la sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione collegati a una società immobiliare a lui riferibile, disponendo operazioni senza preventiva autorizzazione dei clienti e comunicando che gli investimenti fossero in convenzione con il gruppo Intesa Sanpaolo. La Corte d'appello aveva ritenuto provate le condotte sulla base di una scrittura privata, dei contratti prodotti, delle denunce-querele degli investitori e degli accertamenti penali, giudicando congrua la radiazione. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 23, comma 2, L. 689/1981 per asserita inversione dell'onere della prova e valorizzazione di atti non coperti da giudicato penale; 2) nullità della sentenza per aver fondato la decisione su contratti non prodotti in giudizio; 3) violazione degli artt. 107, 106 e 110 del Regolamento Intermediari, sostenendo che la sanzione espulsiva non fosse giustificata e che dovesse considerarsi l'esito del procedimento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era stata inversione dell'onere della prova: il giudice di merito aveva valutato liberamente un compendio probatorio plurimo, comprensivo di documentazione bancaria, denunce e accertamenti penali, e non era necessario attendere un giudicato penale, essendo autonoma la valutazione del giudice amministrativo/di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste di nullità della sentenza, mirava in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio, già motivatamente compiuto dalla corte territoriale. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il Regolamento Intermediari impone la radiazione quando il promotore comunichi al cliente informazioni non veritiere o perfezioni operazioni non autorizzate dal cliente; la censura sulla misura della sanzione era comunque diretta a una rivalutazione di merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando valuti liberamente le prove raccolte.

  • art. 23, comma 2, L. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente in tema di opposizione a sanzione amministrativa, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non vi fosse stata alcuna inversione dell'onere probatorio.

  • art. 111 c.p.c.

    La doglianza di nullità che in realtà mira a contestare l'apprezzamento delle prove non integra un vizio processuale scrutinabile come nullità della sentenza.

  • artt. 107, 106 e 110 del Regolamento Intermediari

    La Corte ha ritenuto che la condotta contestata integrasse le violazioni previste dal regolamento, in particolare la comunicazione di informazioni non veritiere e il perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente, giustificando la radiazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovutezza.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia realmente invertito il riparto dell'onere della prova; non è sufficiente dolersi della valutazione delle risultanze probatorie.
  • L'assenza di un giudicato penale non impedisce al giudice civile o amministrativo di accertare autonomamente i fatti rilevanti ai fini della responsabilità o della sanzione.
  • Una censura formulata come nullità della sentenza è inammissibile quando, sostanzialmente, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la congruità della sanzione amministrativa quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato sulla gravità dei fatti e sulla personalità dell'autore.
  • Per i promotori/consulenti finanziari, la comunicazione al cliente di informazioni non veritiere e il compimento di operazioni non autorizzate integrano violazioni idonee a giustificare la misura espulsiva prevista dal regolamento di settore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaTitoli di credito
RamiProcesso civileCommercialeBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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