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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05174/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013, emesso a seguito di verifica fiscale e fondato sulla contestazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, attribuite a una società fittiziamente interposta tra il contribuente e un'altra società. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava. In Cassazione il contribuente proponeva tre motivi: con il primo denunciava la violazione dello Statuto del contribuente e dell'art. 12, comma 7, sostenendo che gli fosse stata impedita una partecipazione effettiva al contraddittorio endoprocedimentale e la presentazione di osservazioni; con il secondo e il terzo censurava la sentenza per nullità e motivazione apparente, ex artt. 132 e 112 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR si fosse limitata a formule generali sulla detraibilità dell'IVA in presenza di operazioni illecite senza indicare gli elementi di fatto posti a base della decisione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il contraddittorio procedimentale fosse stato in concreto rispettato perché il contribuente aveva avuto un ampio lasso di tempo per interloquire con l'Ufficio e trasmettere documentazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era soltanto apparente: la sentenza impugnata si era limitata a richiamare un principio astratto sulla negazione del diritto alla detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, senza indicare gli elementi oggettivi di prova offerti dall'Ufficio né le controdeduzioni del contribuente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare i fatti e motivare adeguatamente, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    è stato invocato dal contribuente a tutela del diritto di partecipazione al procedimento; la Corte ha ritenuto che, in concreto, il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato rispettato.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    richiama il diritto del contribuente a presentare osservazioni dopo la verifica; nel caso concreto la Corte ha escluso la sua violazione perché vi era stato un effettivo spazio temporale per interloquire con l'Ufficio.

  • art. 132 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito fosse affetta da motivazione apparente, quindi in violazione del requisito di motivazione della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    è stato evocato nel motivo di ricorso unitamente ai vizi di motivazione; la decisione di legittimità si concentra però sul difetto di reale motivazione della CTR.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    norma richiamata per contestare l'insufficienza della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte ha accolto la censura per motivazione apparente della sentenza tributaria regionale.

Massime di principio

  • Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale non è violato quando il contribuente, durante una verifica di durata apprezzabile, abbia avuto concreto spazio per interloquire con l'Ufficio e per trasmettere documentazione difensiva prima dell'emissione dell'atto impositivo.
  • Sussiste motivazione apparente quando il giudice di merito si limita a enunciare un principio astratto in diritto senza confrontarsi con i fatti di causa, senza indicare gli elementi probatori valorizzati e senza spiegare il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione.
  • In materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, non basta richiamare in modo generico il principio secondo cui la detrazione può essere negata se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'illecito: occorre una puntuale verifica degli indizi oggettivi posti a base della pretesa e delle difese del contribuente.
  • La censura di motivazione apparente è fondata quando dalla sentenza non emergono, neppure sinteticamente, gli elementi fattuali necessari a consentire il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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