Cassazione Civile, Ordinanza n. 19351/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su ricorso di una creditrice munita di titolo giudiziale. La debitrice ha proposto reclamo, respinto dalla Corte d'appello, e quindi ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo ha contestato la legittimazione della creditrice istante a richiedere il fallimento, assumendo che il credito fosse contestato e che il titolo fosse privo di efficacia esecutiva per effetto della sospensione disposta dalla Corte d'appello di Bologna; ha inoltre richiamato la soglia di fallibilità di cui all'art. 15 l. fall. Con il secondo ha censurato la valutazione dei bilanci depositati, sostenendo che questi dimostrassero il mancato superamento dei parametri dimensionali dell'art. 1, comma 2, l. fall. e quindi la non fallibilità della società. La resistente ha eccepito anche la nullità della procura, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la nullità della procura alle liti, ritenendola ritualmente conferita. Ha poi dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché, oltre a sollecitare una rivalutazione del merito, investiva un profilo non considerato dal giudice di merito e comunque si fondava su un principio erroneo, poiché per la legittimazione del creditore istante ex art. 6 l. fall. non occorre un definitivo accertamento del credito né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale sommario della sua plausibilità; il secondo perché mirava a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito sulla inattendibilità dei bilanci e sull'inosservanza dell'onere della prova circa la non fallibilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi come norma di diritto asseritamente violata, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento e rileva che le censure mirano in sostanza a un riesame del merito.
La Corte ribadisce che la legittimazione del creditore istante per il fallimento non presuppone l'accertamento definitivo del credito né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale del giudice del merito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di soglia minima del credito per la dichiarazione di fallimento; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è inammissibile e il titolo del creditore rileva ai fini della legittimazione secondo il principio sopra ricordato.
La Corte conferma che spetta al debitore l'onere di provare la propria non assoggettabilità a fallimento, e che il giudice può ritenere inattendibili i bilanci prodotti ove emergano incongruenze o omissioni rilevanti.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla valenza probatoria dei bilanci, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro la valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per la legittimazione del creditore che richiede la dichiarazione di fallimento non è necessario un accertamento definitivo del credito: è sufficiente una verifica incidentale del giudice fallimentare sulla plausibilità della pretesa, compatibile con il rito sommario.
- Quando il credito azionato sia già stato riconosciuto in sede di cognizione piena, il giudice della procedura può discostarsene solo in presenza di significative anomalie della pronuncia o di elementi seri che ne facciano dubitare la consistenza.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione di attendibilità dei bilanci e, più in generale, il prudente apprezzamento del giudice di merito non sono ammissibili in cassazione se sollecitano una rivalutazione del fatto.
- Il debitore che intenda sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ha l'onere di dimostrare la propria non assoggettabilità, anche mediante documentazione contabile attendibile e coerente; in presenza di omissioni o incongruenze, il giudice può ritenerne non provata la non fallibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19235/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19237/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19239/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19244/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19248/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19253/2023 del 07/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →