Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25698/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stato richiesto il pagamento di euro 1.050 per violazione dell'ordinanza della Capitaneria di porto di Termoli, in relazione all'uscita dal porto in una fascia oraria vietata tra le ore 24 del venerdì e le ore 24 della domenica. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha confermato la sanzione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 112, 132 e 346 c.p.c., per non avere la Corte d'appello esaminato ulteriori profili di illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione, già dedotti in primo grado e asseritamente riproposti in appello; 2) violazione dell'art. 14 l. 689/1981 per mancata contestazione immediata della violazione, con pregiudizio del diritto di difesa; 3) violazione di norme sul potere regolamentare in materia di pesca e navigazione, deducendo che l'ordinanza della Capitaneria avrebbe illegittimamente esteso il divieto di pesca a strascico fino a vietare anche la navigazione e il transito nel porto; 4) violazione dell'ordinanza della Capitaneria n. 14/2005 e del d.m. 26 gennaio 2012, sostenendo una erronea interpretazione del divieto per i natanti muniti di doppia licenza nei giorni festivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché i "motivi ulteriori" di opposizione non erano identificati e la loro riproposizione in appello era stata generica. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati: quanto alla contestazione immediata, la Corte ha richiamato il principio secondo cui non è consentito al giudice sindacare le modalità organizzative del servizio in mancanza di specifiche violazioni normative; quanto agli altri motivi, ha ritenuto l'ordinanza del comandante del porto legittimamente riconducibile ai poteri di regolamentazione del traffico portuale e ha escluso che essa imponesse un divieto diverso da quello effettivamente previsto, riferito alla pesca a strascico. Non essendosi difesa la parte intimata, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per lamentare omessa pronuncia su domande o eccezioni riproposte in appello; la Corte ha rilevato la genericità della doglianza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la rituale riproposizione delle questioni assorbite; la Corte ha osservato che la riproposizione era generica.

  • art. 14 L. 689/1981

    La mancata contestazione immediata della violazione non è stata ritenuta decisiva, secondo il principio per cui non può sindacarsi in giudizio l'organizzazione del servizio in assenza di specifiche previsioni violate.

  • art. 1 del d.lgs. 153/2004

    Invocato per contestare l'interpretazione dell'ordinanza della Capitaneria; la Corte ha escluso che vi fosse eccesso di potere o sviamento.

  • art. 3 del d.m. politiche agricole alimentari e forestali del 30 luglio 2009

    Richiamato nel motivo di ricorso sul divieto di pesca a strascico e sulla regolamentazione del porto; doglianza ritenuta infondata.

  • art. 4 del d.m. politiche agricole alimentari e forestali del 30 luglio 2009

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto legittimo il potere di regolamentazione del traffico portuale.

  • art. 62 cod. nav.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare i poteri del comandante del porto; la Corte ha ritenuto l'ordinanza espressione di legittima regolamentazione del traffico portuale.

  • art. 1174 cod. nav.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 1 dell'ordinanza n. 14/2005 della Capitaneria del porto di Termoli

    La Corte ha interpretato il divieto come riferito alla pesca a strascico e ha escluso che l'elemento costitutivo del divieto fosse l'effettivo esercizio della pesca.

  • art. 3, comma 3 del d.m. politiche agricole alimentari e forestali del 26 gennaio 2012

    Richiamato nel quarto motivo; la censura è stata respinta perché l'interpretazione della Corte d'appello non era erronea.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame o di omessa pronuncia è inammissibile se non individua con precisione i fatti o i motivi asseritamente trascurati e se la loro riproposizione in appello è formulata in modo generico.
  • La mancata contestazione immediata di una violazione amministrativa non determina di per sé l'illegittimità della sanzione quando non sia dedotta e provata la violazione di specifiche norme che impongano concrete modalità organizzative diverse del servizio di accertamento.
  • L'interpretazione di un'ordinanza dell'autorità marittima deve essere condotta secondo il suo tenore effettivo; non è consentito estendere il divieto oltre il dato testuale né trasformare un divieto riferito a una specifica attività in un divieto generale di navigazione se ciò non emerge dal provvedimento.
  • Il comandante del porto esercita legittimamente poteri di regolamentazione del traffico portuale quando adotta misure coerenti con le finalità di disciplina della circolazione e della sicurezza in porto; la doglianza di eccesso di potere è infondata se non evidenzia uno sviamento concreto e specifico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.