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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26576/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica e invasione arbitraria di edifici. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità ma aveva rideterminato la struttura del trattamento sanzionatorio: a fronte di un ricorso dell'imputata limitato alla censura di violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., ella deduceva che la Corte territoriale, pur in assenza di appello del pubblico ministero, aveva fissato una pena base più alta rispetto a quella del primo giudice, in sostanza peggiorando uno dei segmenti autonomi del calcolo della pena. Nel ricorso si richiamavano anche le doglianze già svolte in appello sulla disciplina della recidiva e sul limite dell'aumento previsto dall'art. 63, comma 4, c.p. e dall'art. 99, comma 6, c.p. La questione centrale era quindi se, in presenza di impugnazione del solo imputato e a struttura invariata del reato continuato, il giudice di appello potesse riallocare le quote di pena in modo peggiorativo per la pena base, pur mantenendo invariata la pena complessiva finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte di merito perché proceda a nuovo esame di quel solo punto. La Corte ha affermato che, in assenza di appello del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può rideterminare in peius la pena base o altri segmenti autonomi della pena, quando la struttura del reato continuato resti immutata, neppure se la pena complessiva finale non risulti aumentata. È stato quindi ribadito che il divieto di reformatio in peius opera anche sulla singola articolazione del trattamento sanzionatorio, non solo sul totale finale.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    il giudizio di appello è devoluto ai punti della decisione investiti dai motivi; in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice dell'impugnazione non può peggiorare segmenti autonomi della pena né rideterminare in aumento la pena base del fatto non investita da specifica censura.

  • art. 63 c.p.

    richiamato quale disciplina del concorso di aggravanti, ma la Corte evidenzia che la questione dedotta in appello, pur rilevante, non giustifica la rideterminazione in peius della pena base in mancanza di appello del pubblico ministero.

  • art. 99 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione al limite dell'aumento per recidiva; la Corte ne tratta come parte del calcolo sanzionatorio contestato, ma non come base per consentire un peggioramento della pena base in appello.

  • art. 625 c.p.

    evocato come circostanza aggravante indipendente presa a riferimento dalla Corte territoriale nel ricalcolo della pena base.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione sintetica del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello instaurato dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius non riguarda soltanto la pena complessiva finale, ma anche ciascun elemento autonomo che concorre alla sua determinazione, come la pena base e le componenti intermedie del calcolo.
  • Se la struttura del reato continuato rimane immutata, il giudice d'appello non può rideterminare in peius la pena base o le singole quote di aumento, salvo che vi sia una devoluzione specifica o un'impugnazione del pubblico ministero che apra il relativo thema decidendum.
  • La corretta applicazione delle regole sul concorso di aggravanti o sulla recidiva non consente, di per sé, un ripristino in malam partem di segmenti di pena favorevoli all'imputato quando ciò comporti un peggioramento di uno degli elementi del trattamento sanzionatorio non devoluti.
  • Il controllo di legalità sulla pena in sede di impugnazione opera come garanzia per il reo e non può essere trasformato in uno strumento per eliminare un errore favorevole al solo scopo di riportare la pena al minimo edittale, se la parte pubblica non ha impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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