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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11108/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correnti)

La controversia

La controversia nasce da rapporti bancari intercorsi con una società, nel corso dei quali erano stati addebitati importi a titolo di commissione di massimo scoperto e interessi asseritamente usurari. In primo grado era stata accolta la domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca; la Corte d'appello, invece, riformava la decisione accogliendo l'impugnazione della banca. I ricorrenti in cassazione censuravano la sentenza d'appello sotto più profili: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto anche con riferimento ai rapporti di affidamento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la Corte territoriale avrebbe limitato indebitamente il proprio scrutinio ai soli conti correnti, trascurando gli affidamenti; 3) motivazione contraddittoria e apparente, per avere ritenuto irrilevanti gli affidamenti pur essendo stati essi dedotti e oggetto di esame peritale; 4) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. sulla pretesa indeterminatezza della clausola di commissione di massimo scoperto, ritenuta invece dalla Corte d'appello sufficientemente specifica; 5-8) violazione delle norme processuali e dell'art. 329 c.p.c. in relazione al riparto dell'onere probatorio sull'usura e al preteso giudicato interno sulla tardività dell'eccezione di mancata produzione dei decreti ministeriali sui tassi soglia, nonché omessa motivazione e omesso esame del fatto decisivo costituito dalla asserita tardività dell'eccezione della banca; 9) violazione degli artt. 2697 c.c. e 113, 116, 194 e 198 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto indispensabile la produzione dei decreti ministeriali e comunque esplorativa l'attività del CTU, nonostante la reperibilità dei dati e la produzione di comunicati della Banca d'Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo e assorbito il nono. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame. La Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla omessa/insufficiente considerazione dei rapporti di affidamento nella domanda sulla commissione di massimo scoperto, rilevando che la domanda introduttiva e il successivo svolgimento del giudizio comprendevano anche tali rapporti, e che la motivazione della Corte territoriale era lacunosa. Ha inoltre affermato che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai fini dell'usura, sono atti normativi integrativi della disciplina primaria e sono direttamente conoscibili dal giudice ex iura novit curia, sicché non poteva farsi carico alla parte della loro produzione come documento di prova. La doglianza sulla nullità della clausola CMS è stata invece dichiarata inammissibile perché generica e perché la decisione d'appello si era conformata al principio secondo cui la clausola non è nulla se indica percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la sentenza d'appello è censurabile se omette di pronunciare su una domanda effettivamente proposta, come quella estesa anche ai rapporti di affidamento

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve essere non apparente e non contraddittoria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e non meramente apparente

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per sostenere l'indeterminatezza della clausola contrattuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1418 c.c.

    invocato per la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per asserita indeterminatezza

  • art. 329 c.p.c.

    invocato in relazione al preteso giudicato interno formatosi sulla tardività dell'eccezione della controparte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova sull'usura; la Corte ribadisce però che i tassi soglia sono conoscibili d'ufficio

  • art. 113 c.p.c.

    i decreti ministeriali sui tassi soglia, avendo natura normativa integrativa, sono conoscibili dal giudice in base al principio iura novit curia

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sull'apprezzamento delle prove e dell'attività peritale

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nella censura relativa ai poteri del consulente tecnico d'ufficio

  • art. 198 c.p.c.

    richiamato nella censura relativa ai poteri del consulente tecnico d'ufficio

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e riferito alle ragioni della decisione impugnata

  • art. 2 l. n. 108 del 1996

    i decreti ministeriali che rilevano i tassi effettivi globali medi completano la disciplina legale dell'usura

  • l. n. 108 del 1996

    disciplina l'usura e il rinvio ai decreti ministeriali per la rilevazione dei tassi soglia

Massime di principio

  • La domanda giudiziale va interpretata secondo il suo effettivo contenuto sostanziale e processuale: se dagli atti e dallo svolgimento del giudizio emerge che la pretesa riguarda anche ulteriori rapporti bancari collegati, il giudice non può escluderli senza una motivazione specifica e coerente.
  • Integra vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente la decisione che escluda dal proprio esame una parte della domanda effettivamente proposta, senza spiegare in modo adeguato le ragioni della delimitazione dell'oggetto del giudizio.
  • La clausola di commissione di massimo scoperto non è nulla per indeterminatezza quando il contratto indica in modo sufficiente percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, consentendo al correntista di conoscere quando e come l'onere maturi.
  • I decreti ministeriali che rilevano i tassi effettivi globali medi ai fini dell'usura hanno natura normativa integrativa e sono conoscibili d'ufficio dal giudice; non può quindi pretendersene necessariamente la produzione documentale da parte del soggetto che agisce in giudizio.
  • Nel processo di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'assenza di elementi normativi che il giudice è tenuto a conoscere direttamente, ma può operare solo entro il perimetro delle regole di diritto già individuabili ex officio.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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