Cassazione Civile, Ordinanza n. 06926/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore per ottenere le differenze economiche sull'indennità chilometrica riconosciuta in relazione all'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. La corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile l'art. 54 del c.c.n.l. idraulico-forestale 2010/2012, che prevede un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro, e non la diversa disciplina del contratto integrativo regionale Calabria 2008/2011, che introduceva un rimborso forfettario giornaliero. Il consorzio ricorrente ha impugnato la decisione per violazione e falsa applicazione delle clausole collettive e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la voce in questione fosse un rimborso spese, non una componente retributiva, e che quindi fosse legittimamente derogabile dalla contrattazione decentrata; ha inoltre contestato che la materia del rimborso per uso del mezzo proprio fosse sottratta alla contrattazione integrativa e ha richiamato un precedente di legittimità ritenuto non pertinente dalla corte di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale perché, nel sistema del c.c.n.l. applicabile, la contrattazione decentrata è delegata solo per le materie espressamente indicate e, tra queste, vi sono le missioni e trasferte, non il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro disciplinato dall'art. 54 del c.c.n.l. Ha inoltre osservato che la natura dell'indennità, come già accertato in fatto dalla corte territoriale, era retributiva in quanto erogata in misura fissa e continuativa e correlata al disagio della prestazione, sicché il richiamo al carattere di "mera restituzione" non bastava a rendere derogabile quella disciplina in assenza di una previsione contrattuale specifica. La Corte ha anche rilevato un profilo di inammissibilità perché il ricorrente non aveva depositato il testo del precedente c.c.n.l. su cui fondava l'argomento della novità della clausola invocata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario e con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 54 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
disciplina il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro; il riferimento alla "mera restituzione" non basta, da solo, a consentire una deroga da parte della contrattazione decentrata fuori dai casi espressamente delegati dal c.c.n.l.
art. 7 C.I.R. Calabria 2008-2011
introduce un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza per l'uso del mezzo proprio, ma la sua operatività non può estendersi alla disciplina del c.c.n.l. relativa ai mezzi di trasporto se la materia non è stata devoluta alla contrattazione integrativa
art. 2, comma 9, lett. f) c.c.n.l. 2010-2012
delega al secondo livello solo il trattamento di missioni e trasferte e le diverse modalità di rimborso spese riferite all'art. 16, non il rimborso per il mezzo proprio disciplinato dall'art. 54
art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011
fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative della contrattazione di secondo livello
art. 16 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
disciplina missioni e trasferte e consente ai contratti integrativi di stabilire diverse modalità di rimborso delle spese; tale materia è distinta da quella del rimborso per i mezzi di trasporto per recarsi al lavoro
la clausola collettiva va interpretata secondo i criteri ermeneutici negoziali, con rilievo anche sistematico e coordinato delle disposizioni contrattuali
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
in cassazione il ricorso fondato su contratti o accordi collettivi richiede il deposito del testo integrale del contratto, a pena di improcedibilità
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la violazione o falsa applicazione di contratti collettivi è sindacabile in cassazione come violazione di norme di diritto, con interpretazione delle clausole secondo gli artt. 1362 ss. c.c.
la contrattazione collettiva di diverso livello opera in forza dell'autonomia negoziale delle parti sociali
non impedisce alla contrattazione territoriale di derogare anche in peius al contratto nazionale, salvo i diritti già definitivamente acquisiti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel conflitto tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione decentrata non si applicano automaticamente criteri di gerarchia o specialità propri delle fonti legislative: occorre ricostruire la volontà delle parti sociali e coordinare le clausole dei diversi livelli contrattuali.
- La contrattazione di secondo livello può derogare al c.c.n.l. solo nelle materie espressamente devolute; se il c.c.n.l. delimita tassativamente le materie delegabili, ogni disciplina decentrata su ambiti non compresi è inefficace.
- La clausola che qualifica una voce come "rimborso" non esclude di per sé che essa abbia natura retributiva quando sia erogata in modo fisso e continuativo e sia funzionalmente correlata al disagio della prestazione; la qualificazione dipende dalla sostanza del regolamento contrattuale e dal suo inquadramento sistematico.
- Nei giudizi di legittimità fondati su contratti collettivi il ricorrente deve depositare il testo integrale degli accordi richiamati, perché la Corte possa interpretare la clausola nel suo contesto complessivo.
- L'interpretazione dei contratti collettivi richiede un uso particolarmente accurato del criterio sistematico, dato il frequente intreccio tra più livelli negoziali e tra rinvii interni alle diverse disposizioni.
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