Cassazione Civile, Ordinanza n. 21211/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per oltre due milioni di euro nei confronti della società debitrice principale e di un fideiussore, in relazione a un rapporto di conto corrente e a un contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria, entrambi assistiti da fideiussione omnibus. I debitori hanno proposto opposizione deducendo, tra l'altro, incompetenza territoriale, contestazioni sulla sottoscrizione della fideiussione, invalidità del decreto per il modo di calcolo degli interessi, nullità della fideiussione per violazione dei doveri di buona fede e correttezza e, in seguito, anche nullità della garanzia per conformità al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale. La banca ha resistito, e il Tribunale ha rigettato l'opposizione, accogliendo invece la domanda revocatoria proposta dalla banca contro l'atto di costituzione di fondo patrimoniale su immobili del fideiussore. La Corte d'appello ha confermato integralmente. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) errata applicazione della prescrizione, sostenendo che gli interessi relativi al conto corrente fossero soggetti a prescrizione quinquennale e non decennale; 2) violazione dell'art. 1957 c.c. per avere escluso la decadenza della creditrice dall'azione contro il fideiussore, nonché contestazioni che, in sostanza, miravano a rimettere in discussione fatti già accertati e a far valere la nullità delle clausole fideiussorie ABI senza prova della concreta applicazione nel caso; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per asserita omessa considerazione dell'eventus damni ai fini dell'azione revocatoria contro il fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il rapporto di apertura di credito in conto corrente è unitario e che, per la ripetizione di interessi indebitamente addebitati, il termine prescrizionale è ordinariamente decennale, decorrente dalla chiusura del conto quando i versamenti hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che, pur invocandosi la nullità di clausole fideiussorie conformi al modello ABI, mancava la prova della concreta applicazione di tali clausole in danno del fideiussore. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto renda impossibile la soddisfazione del credito, ma anche quando determini un pregiudizio potenziale, maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; nel caso concreto, la costituzione del fondo patrimoniale su numerosi immobili del fideiussore era idonea a pregiudicare la garanzia patrimoniale, senza che i ricorrenti avessero provato l'adeguatezza del patrimonio residuo. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore della controricorrente; nulla è stato disposto per l'altra intimata, rimasta contumace in cassazione.
Norme richiamate
La pretesa restitutoria sugli interessi indebitamente addebitati in un rapporto di apertura di credito in conto corrente non è soggetta, nel caso esaminato, al termine quinquennale invocato dai ricorrenti, ma al termine ordinario decennale, con decorrenza dalla chiusura del conto quando i versamenti hanno solo funzione ripristinatoria della provvista.
L'apertura di credito in conto corrente è qualificata come contratto unitario che dà luogo a un unico rapporto giuridico, pur articolato in una pluralità di atti esecutivi.
La censura prospettata è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
L'eventus damni sussiste anche quando l'atto dispositivo non renda impossibile in assoluto la soddisfazione del credito, ma determini un pregiudizio potenziale, maggiore incertezza o difficoltà nella realizzazione della pretesa creditoria.
Richiamato dai ricorrenti come parametro del dedotto comportamento contrario a buona fede della banca; la Corte non ne ha accolto la censura.
Richiamato dai ricorrenti come parametro del dedotto comportamento contrario a buona fede della banca; la Corte non ne ha accolto la censura.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al decreto ingiuntivo e al calcolo degli interessi; la censura non ha trovato accoglimento.
Norma sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale sono state riunite le controversie.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione alla cessione in blocco dei crediti alla società intervenuta in giudizio.
Richiamato per qualificare il contratto di apertura di credito come operazione di credito fondiario.
art. 2 della legge Antitrust
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità delle clausole fideiussorie conformi al modello ABI; la Corte ha rilevato la mancanza di prova della concreta applicazione delle clausole contestate.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel rapporto di apertura di credito in conto corrente, la pretesa restitutoria per interessi indebitamente addebitati si colloca nell'alveo della prescrizione ordinaria decennale; il dies a quo, quando i versamenti hanno mera funzione ripristinatoria della provvista, decorre dalla chiusura del saldo di conto e non dalle singole annotazioni degli addebiti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove: la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute decisive spettano al giudice di merito.
- La dedotta nullità di clausole fideiussorie conformi al modello ABI richiede non solo l'allegazione della loro presenza nel contratto, ma anche la prova della loro concreta applicazione nel caso specifico e del pregiudizio effettivo subito dal fideiussore.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non coincide solo con la totale incapienza del patrimonio del debitore, ma comprende anche il pregiudizio potenziale derivante da un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
- Chi contesta la revocatoria deve allegare e provare che, nonostante l'atto dispositivo, il patrimonio residuo del debitore sia comunque sufficiente a soddisfare il credito.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova del fatto costitutivo o dell'effettiva applicazione delle clausole contestate, non è sufficiente reiterare mere contestazioni astratte.
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