Cassazione Penale, Sentenza n. 24269/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) censura di violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che le proroghe della concessione fossero tempestive poiché il titolo non era stato revocato; (2) deduzione di violazione del d.P.R. n. 380/2001 e di eccesso di potere del giudice, asserendo che le opere eseguite erano conformi ai titoli autorizzativi (tra cui il permesso di costruire n. 4/2012) e che il giudice si era sostituito alla P.A.; (3) censura relativa alla Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1150 del 2 agosto 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e per essere di contenuto fattuale, ritenendo che i motivi non avessero confutato criticamente la motivazione analitica e puntuale della Corte d'appello. La Corte ha confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente accertato l'illegittimità degli atti amministrativi (concessioni, proroghe, permessi in variante) e la sussistenza dell'illecito civile fondato sull'art. 2043 c.c.. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile liquidate in complessivi Euro 2.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Strumento di censura invocato dal ricorrente per contestare la decisione di merito; la Corte ha ritenuto il motivo generico e fattuale, dunque inammissibile
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dal ricorrente rispetto alla tempestività delle proroghe della concessione edilizia; la Corte ha ritenuto che le proroghe impugnate e i titoli amministrativi fossero illegittimi, come dettagliatamente motivato in sentenza di merito
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 che disciplina l'impugnazione limitata agli effetti civili; la Corte ha precisato che la sua applicazione è limitata ai casi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022, quindi nel caso concreto non si applicava
Norma che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, limita la cognizione del giudice d'impugnazione agli effetti civili; la Corte di legittimità richiama l'interpretazione conforme alla giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU: il giudice d'appello decide solo sull'illecito civile senza rinnovare un accertamento di responsabilità penale
Fondamento dell'accertamento civile richiesto al giudice dell'impugnazione: la Corte deve valutare, con criteri civilistici (probabilità prevalente), se la condotta abbia cagionato un "danno ingiusto" e se sussista responsabilità civile anche quando il reato è estinto per prescrizione
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso, con esclusione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
d.P.R. n. 380 del 2001 (articoli vari citati: 44 lett. b), 93, 94, 95, art. 7.8. N.T.A.)
Richiamati in riferimento alla disciplina edilizia e urbanistica cui la Corte ha fatto riferimento per dichiarare l'illegittimità delle concessioni e dei permessi (es.: limiti di altezza e volumetria, obbligo di parere dell'Autorità di bacino, calcolo dei volumi dei seminterrati, numero di piani)
Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1150 del 2 agosto 2019
Richiamata dal ricorrente come motivo di doglianza; la Corte non ha ritenuto il rilievo decisivo dato il carattere generico delle censure
Sentenza Corte Costituzionale n. 182 del 30 luglio 2021
Richiamata per delimitare il perimetro delle questioni affrontabili: conferma che, dopo declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione può decidere sugli effetti civili valutando l'illecito secondo criteri civilistici senza rinnovare l'accertamento penale
Massime di principio
- Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione può decidere solo sugli effetti civili: deve accertare l'illecito civile secondo i criteri del diritto comune (art. 2043 c.c.) e non può riesaminare la responsabilità penale.
- I ricorsi per cassazione che si limitano a contestazioni di fatto o a argomentazioni generiche sono frequentemente dichiarati inammissibili: nel ricorso di legittimità vanno indicati punti precisi di violazione di legge o vizi di motivazione manifesti.
- La conformità degli interventi edilizi ai titoli amministrativi va valutata anche attraverso l'esame dell'illegittimità degli atti amministrativi (concessioni, proroghe, permessi in variante); atti amministrativi palesemente illegittimi non legittimano l'opera e possono sostenere la responsabilità civile del progettista/direttore lavori.
- In materia edilizia è fondamentale dimostrare specificamente la regolarità formale e sostanziale dei titoli edilizi (termine di ultimazione, revoca, pareri obbligatori come l'Autorità di bacino, rispetto dei parametri urbanistici): deduzioni generiche non sono sufficienti in sede di cassazione.
- Presentare motivi di ricorso che implichino una rivalutazione completa dei fatti trattati in sede di merito espone al rischio di inammissibilità; il ricorrente deve focalizzarsi su questioni di diritto ben circostanziate o su vizi logico-giuridici della motivazione.
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