Cassazione Civile, Ordinanza n. 11816/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da due opposizioni a un'ingiunzione di pagamento emessa da un concessionario per la riscossione per conto della società erogatrice del servizio idrico, relativa a corrispettivi non pagati per una fornitura intestata al de cuius. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione degli eredi, dichiarando prescritto il credito per decorso del termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., ritenendo non idonea a interrompere la prescrizione una comunicazione inviata dalla società nel 2012. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, accolto con ordinanza n. 379/2024. Gli eredi hanno poi chiesto la revocazione di tale ordinanza deducendo due errori di fatto: (1) la Corte avrebbe errato nel riferire a un atto del 2011 una lettera che, secondo i ricorrenti, era in realtà del 20 giugno 2012; (2) la Corte avrebbe errato nel trascrivere e collocare temporalmente la nota dell'8 aprile 2011, attribuendole un rilievo diverso da quello effettivo. In sostanza, i ricorrenti sostenevano che, se la Corte non fosse incorsa in tali errori, avrebbe dovuto confermare la prescrizione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore materiale di datazione, non decisivo, poiché la motivazione dell'ordinanza impugnata mostrava chiaramente di riferirsi alla lettera di messa in mora del 20 giugno 2012, ritenuta atto idoneo a interrompere la prescrizione. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché investiva una parte meramente narrativa dell'ordinanza, priva di autonoma statuizione decisoria, e comunque non decisiva. Conseguentemente, il ricorso per revocazione è stato respinto in rito; gli eredi ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto decisivo, cioè una svista percettiva su atti o documenti del giudizio che, se esclusa, avrebbe condotto a una decisione opposta; non basta un errore materiale o un apprezzamento valutativo.
Per il credito azionato è stata richiamata la prescrizione quinquennale delle somme periodiche, la cui decorrenza può essere interrotta da un atto idoneo di costituzione in mora.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti e deve essere decisivo; non è utilizzabile per censurare valutazioni giuridiche o apprezzamenti del materiale processuale.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la mera inesattezza materiale nella data di un documento, quando dalla motivazione emerga comunque in modo inequivoco l'atto effettivamente considerato dal giudice e la decisione si fondi su di esso.
- La revocazione non può essere fondata su passaggi della motivazione che si limitino a riassumere o descrivere le deduzioni delle parti, se tali passaggi non incidono sul decisum.
- Un atto di messa in mora può assumere efficacia interruttiva della prescrizione quando, per contenuto e forma, manifesti in modo univoco la volontà del creditore di esigere l'adempimento.
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