Cassazione Penale, Sentenza n. 24601/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e illogicità della motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sostenendo che le loro propalazioni fossero generiche, prive di riscontri individualizzanti in relazione alla condotta svolta in Italia e influenzate da rancore; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 4, c.p., contestando che fosse stata fornita prova effettiva della disponibilità di armi da parte del sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità, ritenendo che il ricorrente abbia riproposto in modo acritico questioni già dedotte in appello. Il Collegio ha ritenuto che la Corte d'appello avesse valutato correttamente la credibilità e l'attendibilità dei collaboratori di giustizia con motivazione conforme al metodo giurisprudenziale (metodo trifasico) e che i loro racconti fossero corroborati da riscontri (contatti telefonici, intercettazioni, conversazioni e riconoscimento fotografico). Ha inoltre confermato la configurabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis comma 4 sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e degli ulteriori riscontri, richiamando la natura oggettiva dell'aggravante e la sufficienza di prove indirette sulla disponibilità di armi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., comma 3
La Corte ha ritenuto che la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sia stata effettuata correttamente secondo i criteri giurisprudenziali: valutazione trifasica, verifica di coerenza, autonomia e riscontri esterni; l'art. 192 è richiamato nella contestazione ma non è stata riscontrata violazione formale o sostanziale.
art. 416-bis cod. pen., commi 4 e 5
L'aggravante relativa alla disponibilità di armi ha natura oggettiva e può essere accertata anche sulla base di prove indirette (fatti di sangue, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori), non richiedendo l'individuazione puntuale delle singole armi, ma la consapevolezza dei partecipi circa il possesso di armamento da parte del sodalizio.
legge n. 146/2006, art. 3 (menzionata)
La Corte d'appello aveva escluso l'applicazione di tale circostanza aggravante nella riforma parziale della sentenza di primo grado; la Corte di Cassazione ha confermato l'analisi complessiva delle circostanze e non ha accolto le censure del ricorrente in merito.
Massime di principio
- La cassazione respinge i ricorsi meramente reiterativi o generici: bisogna proporre censure specifiche, fondate su errori di diritto o vizi motivazionali puntuali, non una riproposizione acritica dei temi già discussi in appello.
- La valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia segue il cosiddetto metodo trifasico; la diversa precisione tra dichiarazioni non invalida automaticamente la loro attendibilità se sussistono elementi di riscontro e coerenza complessiva.
- Le dichiarazioni dei collaboratori possono costituire prova anche per accertare l'operatività di un'associazione mafiosa e ruoli interni, purché accompagnate da riscontri esterni (intercettazioni, contatti telefonici, riconoscimenti fotografici, conversazioni) che ne corroborino i contenuti.
- L'aggravante prevista dall'art. 416-bis relativa alla disponibilità di armi ha natura oggettiva: non è necessario individuare le singole armi se è dimostrabile, anche indirettamente, che il sodalizio era fornito di armamento e i partecipi ne erano consapevoli.
- In processi per associazione mafiosa con elementi transnazionali, la prova può essere ricostruita con apporto combinato di dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e dati di rete (utenze, contatti), specie quando l'organizzazione usa lessico e rituali identificativi.
- Chi impugna una sentenza deve confrontarsi in modo critico e argomentato con le deduzioni della motivazione impugnata; l'omissione di un confronto puntuale con i riscontri ritenuti decisivi dalla Corte territoriale favorisce l'inammissibilità del ricorso.
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