Cassazione Civile, Ordinanza n. 21699/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assistita)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della corte territoriale, del diritto di una persona all'assegno sociale previsto dalla legge n. 335 del 1995, nonostante in sede di modifica delle condizioni di separazione essa avesse rinunciato all'assegno di mantenimento da parte del coniuge. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995. Secondo il ricorrente, la rinuncia al mantenimento avrebbe reso la situazione di bisogno imputabile al comportamento della richiedente; di conseguenza, riconoscere l'assegno sociale in tali casi avrebbe consentito abusi e avrebbe addossato alla collettività un costo derivante da una scelta personale della beneficiaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti decisioni secondo cui, ai fini dell'assegno sociale, rileva la concreta effettiva percezione di redditi incompatibili, non la mera astratta titolarità di un diritto al mantenimento o agli alimenti. Ha inoltre escluso che la legge imponga all'interessato un onere di preventiva azione giudiziale nei confronti del coniuge obbligato, e ha ribadito che lo stato di bisogno non deve essere necessariamente incolpevole, salvo il caso di condotte fraudolente o artificiose non provate nel caso concreto. Il ricorso è stato respinto con condanna dell'ente al pagamento delle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non ne ricava un diverso criterio rispetto a quello desumibile dalla disciplina dell'assegno sociale e valorizza l'assenza di prova di condotte fraudolente.
L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6-7
La disposizione sull'assegno sociale è interpretata nel senso che il reddito ostativo rileva se effettivamente percepito; la prestazione è provvisoria sulla base della dichiarazione del richiedente e viene conguagliata sui redditi effettivamente percepiti nell'anno di riferimento.
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'assegno sociale, rileva la concreta ed effettiva percezione di redditi incompatibili, non la sola titolarità astratta di un diritto al mantenimento o agli alimenti.
- La disciplina dell'assegno sociale non impone al richiedente un previo e infruttuoso esperimento dell'azione giudiziale contro il coniuge obbligato, poiché tale onere non è previsto dalla legge.
- Lo stato di bisogno rilevante per l'accesso alla prestazione assistenziale è valutato in termini oggettivi e non richiede, di per sé, una situazione di bisogno incolpevole.
- Solo la prova di condotte fraudolente o artificiose volte a simulare il bisogno può escludere la prestazione; in mancanza di tale prova, il beneficio non può essere negato per il solo fatto che il richiedente avrebbe astrattamente potuto conseguire redditi da un obbligo altrui.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso va respinto quando la doglianza mira a introdurre un requisito non previsto dalla legge o a sovvertire l'interpretazione consolidata della norma assistenziale.
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