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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32913/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato in parte la condanna per tentata estorsione (art. 56, 629 c.p. in concorso ex art. 110 c.p.), rideterminando la pena; il ricorrente deduceva: (i) errata qualificazione giuridica del fatto, chiedendo la riqualificazione ex art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) anziché estorsione; richiamava il diverso esito per i coimputati in procedimento separato; (ii) violazione dei principi sul concorso di persone (art. 110 c.p.), lamentando che al ricorrente fosse attribuito un reato più grave rispetto ai concorrenti nonostante la medesima piattaforma probatoria; (iii) violazione dell'art. 587 c.p.p. e domanda di applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione rispetto ai coimputati giudicati separatamente, con censura anche di presunta illegittimità costituzionale della disciplina; i motivi erano, in sintesi, riproposizione delle censure già sviluppate in appello e rivendicazione della coincidenza della fattispecie con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e ripetitività dei motivi, rilevando la mancata e puntuale contestazione delle argomentazioni della Corte d'appello. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la qualificazione del fatto come tentata estorsione alla luce dei criteri giurisprudenziali (Sezioni Unite "Filardo" e successive pronunce), evidenziando il ruolo autonomo e il fine di vantaggio proprio del terzo (Varchetta) e motivando le ragioni dell'esito diverso nei procedimenti distinti a carico dei coimputati. Quanto all'art. 587 c.p.p., la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'effetto estensivo opera solo all'interno del medesimo procedimento e non può essere invocato tra procedimenti separati. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Applicato per qualificare la condotta come tentata estorsione quando l'azione non si è perfezionata; la Corte ha ritenuto configurabile il tentativo alla luce degli elementi di fatto.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La Corte ha interpretato l'art. 629 richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite "Filardo") secondo cui la valutazione del dolo di estorsione può desumersi da elementi esterni e circumstanziali, inclusa la veemenza della condotta, e distinguendola dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in base all'elemento psicologico e alla finalità di vantaggio proprio del terzo.

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    Richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione; la Corte di Cassazione ha confermato che tale norma può trovare applicazione solo se il terzo ha agito esclusivamente per esercitare il diritto altrui, mentre l'esistenza di una finalità autonoma di profitto conduce alla configurazione dell'estorsione.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Interpretato insieme alla giurisprudenza (es. Carbone) per stabilire che il ruolo e la finalità del terzo concorrente (se agirà per conto altrui o per un proprio interesse) determinano la qualificazione tra esercizio arbitrario ed estorsione.

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa) e art. 416-bis, comma 1

    Menzionato in relazione alla valutazione del contesto intimidatorio; la Corte ha valutato la rilevanza di elementi indicativi di intimidazione e di agevolazione di terzi, ai fini della qualificazione della condotta.

  • art. 587 cod. proc. pen. (effetto estensivo dell'impugnazione)

    La Corte ha ribadito l'interpretazione consolidata secondo cui l'effetto estensivo opera solo quando l'impugnazione riguarda il medesimo procedimento; non è applicabile tra procedimenti separati, per cui l'esito diverso fra giudizi distinti non determina di per sé violazione della norma.

  • art. 630, lett. a) cod. proc. pen. (separazione dei giudizi)

    Richiamato dalla Corte d'appello nella motivazione sulla diversa unità processuale dei procedimenti, con conseguente esclusione dell'effetto estensivo tra giudizi separati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte di Cassazione per imporre la condanna al pagamento, a carico del ricorrente, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione per ricorso inammissibile.

  • legge n. 203/1982, art. 49

    Richiamata nella discussione di merito dalla Corte d'appello con riferimento a questioni di titolarità/aspettativa contrattuale; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le questioni di fatto e di diritto siano state adeguatamente considerate nella motivazione di merito.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito: la mera riproposizione delle argomentazioni d'appello, senza affrontare le ragioni che hanno determinato il rigetto, rende il ricorso inammissibile.
  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sull'elemento psicologico: se un terzo agisce anche per un vantaggio proprio (anche non patrimoniale) la condotta tende a configurare estorsione; se agisce esclusivamente per l'interesse del creditore il fatto può rientrare nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • Il concorso di persone (art. 110 c.p.) va valutato unitariamente rispetto alle finalità e al ruolo concreto dei partecipanti: la differente qualificazione tra concorrenti è possibile se motivata da elementi che dimostrino differenze di atteggiamento, autonomia o finalità.
  • L'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p. opera soltanto all'interno del medesimo procedimento; giudizi separati possono legittimamente avere esiti diversi se ciascun giudice motiva le ragioni della diversa decisione.
  • Per evitare la dichiarazione di inammissibilità, l'impugnante in cassazione deve indicare critiche specifiche e argomentate alle motivazioni di fatto e di diritto rese in grado, non limitandosi a una rilettura del merito.

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