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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37814/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Due soggetti avevano agito davanti al tribunale chiedendo l'accertamento del loro diritto di proprietà su un fondo agricolo e la restituzione del bene, deducendo di averlo ricevuto in donazione da un loro dante causa, mentre il detentore lo tratteneva senza titolo. Il convenuto aveva resistito sostenendo di aver acquistato la piena proprietà per usucapione, per possesso ininterrotto, pacifico e pubblico sin dal 1980, e a sua volta aveva promosso una domanda autonoma di accertamento dell'usucapione sul medesimo bene. Riuniti i giudizi, il tribunale aveva accolto la rivendicazione e respinto l'usucapione, ordinando il rilascio. In appello, il soccombente contestava: 1) la ritenuta preclusione a riproporre le prove testimoniali non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, sostenendo che l'omissione non equivale a rinuncia; 2) l'applicazione dell'art. 948 c.c. e la conseguente attenuazione dell'onere probatorio gravante sugli attori nella rivendicazione; 3) l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il possesso sarebbe iniziato prima del 1980 e che il bene sarebbe stato intestato fiduciariamente a un terzo per ragioni connesse al suo fallimento. La Corte d'appello ha rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente ha riproposto, con tre motivi, la violazione dell'art. 189 c.p.c. sulla dedotta rinuncia implicita alle prove, l'erronea applicazione degli artt. 948 e 1158 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi relativi all'origine del possesso e all'intestazione fiduciaria del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio per cui la parte che si veda respingere le proprie istanze istruttorie deve reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni, altrimenti esse si intendono rinunciate e non possono essere riproposte in appello; il richiamo generico agli atti precedenti non basta. Ha inoltre osservato che i motivi sul merito dell'usucapione e sulla rivendicazione erano in parte preclusi dalla mancata ammissione delle prove testimoniali e, comunque, miravano a un riesame del materiale probatorio documentale, non consentito in cassazione. Ha infine ritenuto corretto il ragionamento della corte territoriale sull'attenuazione della probatio diabolica nella rivendicazione, poiché il convenuto aveva sostanzialmente riconosciuto che il fondo era appartenuto a un comune dante causa. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese nei confronti della parte intimata non costituita; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 189 c.p.c.

    La mancata reiterazione specifica delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni può valere come rinuncia implicita alle stesse, con conseguente preclusione alla loro riproposizione in appello.

  • art. 948 c.c.

    Nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare il proprio titolo e la catena di provenienza del bene, salvo attenuazione dell'onere probatorio nei casi in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; la relativa prova resta a carico di chi la invoca.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non consente il riesame del merito o delle valutazioni delle prove compiute dal giudice di merito, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 331 c.p.c.

    L'integrazione del contraddittorio può essere omessa quando il ricorso appare prima facie infondato e l'attività risulti ininfluente sull'esito del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La parte che abbia visto respingere in primo grado le proprie richieste istruttorie deve riproporle in modo espresso e specifico al momento della precisazione delle conclusioni; il mero richiamo generico agli atti difensivi equivale a rinuncia e preclude la riproposizione in appello.
  • In sede di cassazione non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento delle prove, documentali o testimoniali, quando la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Nell'azione di rivendicazione l'onere probatorio dell'attore si attenua quando il convenuto non contesti l'appartenenza originaria del bene a un comune dante causa o comunque opponga un titolo compatibile con tale provenienza; in tal caso non è necessaria la prova piena della titolarità assoluta sin dall'origine.
  • La deduzione dell'usucapione richiede la prova del possesso utile per il tempo di legge; se la relativa prova non è ammessa o non è specificamente riproposta, il motivo di censura che la presupponga non può trovare ingresso.
  • Il vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e non comprende il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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