Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02530/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

La controversia nasce da più operazioni di acquisto di obbligazioni argentine eseguite presso un intermediario bancario. Gli investitori avevano chiesto in primo grado, e poi in appello, la declaratoria di nullità delle singole operazioni di acquisto, ovvero in subordine la risoluzione del contratto quadro e la restituzione delle somme investite, deducendo violazioni degli obblighi informativi e comportamentali dell’intermediario; uno dei soggetti coinvolti era stato chiamato in causa dalla banca quale responsabile delle operazioni materialmente eseguite. La Corte d’appello aveva rigettato le domande ritenendo valido il contratto quadro, escludendo la nullità dei singoli ordini e affermando che gli obblighi informativi rilevavano solo ai fini della risoluzione del contratto quadro; inoltre aveva ritenuto che uno degli investitori fosse operatore qualificato e che il suo comportamento anomalo avesse interrotto il nesso causale. Con il ricorso per cassazione sono stati inizialmente proposti cinque motivi, ma due sono stati rinunciati in memoria. I motivi esaminati censuravano: la qualità di operatore qualificato attribuita all’investitore e la conseguente esclusione degli obblighi comportamentali della banca; l’erronea affermazione che non fosse esperibile la risoluzione dei singoli ordini di acquisto ma solo del contratto quadro; e il vizio di motivazione della sentenza d’appello. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, ma ha accolto il terzo e il quarto motivo, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ai primi due motivi di ricorso, ha rigettato il quinto motivo relativo all’apparenza della motivazione, ma ha accolto il terzo motivo perché la Corte d’appello non aveva adeguatamente verificato se l’investitore potesse davvero qualificarsi come operatore qualificato ai sensi della normativa Consob applicabile ratione temporis; ha accolto anche il quarto motivo perché ha ribadito che, in caso di inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario, l’investitore può chiedere la risoluzione non solo del contratto quadro ma anche dei singoli ordini di investimento, quando l’inadempimento sia di non scarsa importanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nei motivi rinunciati, in relazione all’interpretazione della valenza negoziale del visto per convalida della firma

  • art. 1326 c.c.

    richiamato nei motivi rinunciati, in relazione alla conclusione del contratto quadro

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato nei motivi rinunciati e nel terzo motivo, come norma sugli obblighi e sulla forma nei servizi di investimento

  • art. 30 Reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato nei motivi rinunciati, in tema di requisiti formali e operatività nel rapporto di intermediazione finanziaria

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo rinunciato sulla asserita novità della domanda proposta in appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo rinunciato per la dedotta ultrapetizione o omissione di pronuncia

  • art. 1421 c.c.

    richiamato nel motivo rinunciato sulla rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione

  • art. 1, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 58/1998

    qualifica il ricevimento e la trasmissione di ordini e la loro esecuzione come servizio di investimento

  • art. 21, lett. b) e d), d.lgs. n. 58/1998

    richiamato come fonte degli obblighi informativi e comportamentali dell’intermediario

  • art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998

    la persona fisica è operatore qualificato solo se documenta il possesso dei requisiti professionali; l’intermediario deve verificare la sussistenza effettiva dei presupposti

  • art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato nel terzo motivo in tema di regole di condotta dell’intermediario

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato nel terzo motivo in tema di obblighi informativi e di diligenza dell’intermediario

  • art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato nel terzo motivo in tema di disciplina dell’intermediazione finanziaria

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nel quarto motivo per la proponibilità della risoluzione per inadempimento

  • art. 1455 c.c.

    utilizzato per valutare la non scarsa importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo per il vizio di motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel quinto motivo come parametro costituzionale della motivazione della sentenza

  • art. 2210 c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello per attribuire al funzionario la spendita del nome dell’istituto nella sottoscrizione del contratto

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulla rinuncia al ricorso, esclusa la necessità di forme proprie della rinuncia formale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base processuale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

Massime di principio

  • In tema di servizi di investimento, la qualifica di operatore qualificato della persona fisica non può essere desunta in modo meramente assertivo o formale: l’intermediario deve verificare la concreta sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalla normativa applicabile al momento dell’instaurazione del rapporto.
  • La semplice dichiarazione del cliente o l’esistenza di una qualifica lavorativa generica non bastano, da sole, a esonerare l’intermediario dagli obblighi di diligenza e informazione, se non risulta un effettivo accertamento della professionalità specifica richiesta dalla disciplina di settore.
  • L’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario può legittimare non solo la risoluzione del contratto quadro, ma anche la risoluzione dei singoli ordini di acquisto, purché l’inadempimento abbia carattere di non scarsa importanza rispetto al singolo investimento.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente il mero dissenso sulla sua completezza o persuasività.
  • La condotta dell’investitore può incidere sul nesso causale e sulla responsabilità dell’intermediario solo se venga accertata in concreto una consapevole e anomala acquiescenza alle modalità irregolari di investimento, sulla base di elementi oggettivi e non di mere presunzioni apodittiche.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.