Cassazione Civile, Ordinanza n. 36285/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'architetta per il pagamento di compensi professionali relativi alla progettazione di interventi di ristrutturazione. Il committente propone opposizione sostenendo che il rapporto era stato interrotto dopo il rilascio del permesso a costruire e che la professionista fosse inadempiente per ritardi, omissioni e per avere predisposto un progetto i cui costi di realizzazione risultavano molto superiori a quelli inizialmente preventivati. In via riconvenzionale chiede la restituzione di parte dei compensi già versati e il risarcimento dei danni. In appello la decisione viene parzialmente riformata, con riduzione del compenso dovuto e regolazione delle spese. In cassazione il ricorso principale deduce violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'inadempimento professionale nonostante la prova documentale dell'eccessivo scostamento tra preventivo e progetto finale. Il ricorso incidentale della professionista censura la parte della sentenza che ha escluso il compenso a vacazioni per la predisposizione di una variante in corso d'opera, lamentando extrapetizione, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte d'appello avrebbe ritenuto tale attività compresa nell'incarico originario e, al tempo stesso, non svolta come attività autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale perché le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura dei fatti e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Rigetta il ricorso incidentale: esclude la contraddizione interna della motivazione, chiarendo che la Corte territoriale ha distinto tra la predisposizione della variante come istanza amministrativa, non svolta, e la redazione di elaborati progettuali inerenti anche la variante, già ricompresi nel compenso per il progetto definitivo ed esecutivo; considera poi inammissibile la doglianza sul travisamento delle prove perché, anche qui, diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito. Le spese sono integralmente compensate per reciproca soccombenza. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
richiama la diligenza qualificata richiesta al professionista, ma la doglianza che invoca la norma è giudicata inammissibile perché volta a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
viene evocato per sostenere l'inadempimento della professionista; la Corte rileva però che la censura non individua un vero errore di diritto, ma solo una diversa ricostruzione dei fatti.
è richiamato per dedurre un vizio di extrapetizione; la Corte esclude che la decisione d'appello sia uscita dal perimetro delle domande ed eccezioni delle parti.
è invocato per lamentare travisamento della prova; la Corte chiarisce che la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio.
è richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ritiene la doglianza non ammissibile in cassazione perché sollecita un nuovo giudizio di merito.
è invocato per asserita motivazione contraddittoria; la Corte esclude il vizio perché la motivazione distingue in modo coerente tra attività diverse relative alla variante.
è il parametro formale usato per denunciare nullità della sentenza, ma le censure vengono trattate come non pertinenti alla ratio decidendi.
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte rileva i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente veicolata come violazione di legge è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- La deduzione di inadempimento del professionista deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei documenti o del consulente tecnico.
- Il vizio di extrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita o decide su una questione estranea al perimetro del giudizio; non quando qualifica diversamente i fatti allegati entro le domande ed eccezioni già proposte.
- Il travisamento della prova è censurabile solo se viene denunciato un errore percettivo decisivo sul contenuto della risultanza istruttoria, non quando si contesta il peso probatorio attribuito dal giudice a documenti, pareri di congruità o comunicazioni tra le parti.
- La motivazione non è contraddittoria quando distingue tra attività diverse e ritiene che una prestazione non autonoma sia già inclusa nel compenso pattuito per l'incarico principale.
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