Cassazione Penale, Sentenza n. 783/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per detenzione ai fini di vendita di supporti audiovisivi e musicali contraffatti (160 CD e 132 DVD). Deduce: 1) nullità per omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di appello al difensore di fiducia nominato (avv. Antonio Gabrieli); 2) errata applicazione della legge penale perché la condotta sarebbe stata tentata (art. 56 c.p.) e non consumata; 3) mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 171-ter; 4) diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità processuale: la nomina del difensore di fiducia risultava intervenuta in una procedura incidentale per ammissione al gratuito patrocinio avanti autorità diversa rispetto a quella procedente (art. 96 c.p.p.), perciò inefficace nel giudizio d'appello; la notifica al difensore d'ufficio era regolare e non costituisce causa di nullità. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla tentata consumazione: la norma penale (art. 171-ter L. 633/1941) incrimina anche la mera "detenzione per la vendita", per cui la fattispecie è perfezionata. I motivi sul particolare tenuità e sulle attenuanti generiche sono stati dichiarati inammissibili per carenza di devoluzione in appello o per genericità. Conseguentemente la sentenza di condanna (reclusione mesi sei sospesa e multa di Euro 3.000,00) è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 171-ter, legge n. 633/1941
"detenzione per la vendita"; "vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo...oltre cinquanta copie..."
La Corte interpreta la norma nel senso che la riforma del 2000 ha penalizzato anche la mera detenzione finalizzata alla vendita (fattispecie semplice), escludendo che in tale ipotesi si possa parlare di tentativo: la condotta è già consumata.
La nomina del difensore di fiducia deve essere resa all'autorità procedente; una nomina effettuata davanti ad autorità diversa (es. in una procedura incidentale avanti altro organo) non produce effetti nel procedimento principale e non determina nullità per mancata notifica.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) e c)
Norme di censura in cassazione: fronti dei motivi di gravame dedotti. La Corte verifica la fondatezza dei motivi indicati e può dichiararli inammissibili o infondati.
Richiamata dal ricorrente per sostenere la configurabilità del tentativo; la Corte tuttavia ritiene che, per la specifica fattispecie di cui all'art. 171-ter, la mera detenzione per la vendita costituisce già condotta consumata e non tentata.
art. 606 c.p.p. comma 3 e art. 609 c.p.p. comma 2
Principi processuali richiamati per delimitare i temi devoluti in cassazione: non è ammissibile sollevare in Cassazione questioni diverse da quelle oggetto del giudizio di merito o non proponibili in appello.
l. 18 agosto 2000 n. 248 (riforma art. 171-ter)
Riforma che ha esteso la rilevanza penale alla mera detenzione per la vendita, anticipando la soglia di punibilità e distinguendo le fattispecie semplici dalle aggravate.
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia deve essere formalizzata presso l'autorità procedente: se effettuata davanti a un'autorità diversa (es. in una istanza incidentale avanti un giudice non procedente) è inefficace rispetto al procedimento principale e non giustifica nullità per mancata notificazione.
- In materia di contraffazione e tutela del diritto d'autore (art. 171-ter L. 633/1941) la "detenzione per la vendita" è di per sé fattispecie consumata: non è possibile qualificare automaticamente la condotta come tentata se sussistono elementi probatori di detenzione finalizzata alla commercializzazione.
- Questioni non sollevate o non adeguatamente sviluppate in appello (es. richiesta di riconoscimento del fatto di particolare tenuità o di circostanze attenuanti generiche presentate in modo generico) sono in genere inammissibili in Cassazione.
- Chi intende far valere la regolarità della nomina del difensore deve provare che la dichiarazione sia stata resa all'autorità procedente o tempestivamente trasmessa a quella competente; omissioni o atti compiuti davanti a organi diversi possono pregiudicare l'efficacia della nomina.
- Nelle impugnazioni è importante che i motivi siano specifici e contenenti elementi di fatto e di prova da sottoporre al giudice: motivi vaghi o generici procurano l'inammissibilità delle censure in sede di legittimità.
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