Cassazione Civile, Ordinanza n. 16176/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conducente)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto a Napoli il 20 dicembre 2015 tra un motociclo e un altro veicolo. In primo grado il giudice aveva ritenuto un concorso di colpa tra i conducenti, attribuendo all'attore il 10% e all'altro conducente il 90%, e aveva condannato la compagnia assicurativa al pagamento del residuo danno materiale. Il conducente soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il suo gravame e confermato la decisione di primo grado. Con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente: il Tribunale si sarebbe limitato a un richiamo per relationem alla decisione di primo grado, senza spiegare quali risultanze probatorie avesse effettivamente esaminato, né come avesse confutato i motivi di appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme del Codice della strada e dell'art. 2054, comma 2, c.c. sul riparto della responsabilità. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1917, comma 2, c.c. e 93 c.p.c. per il diniego delle spese di resistenza in favore del difensore dell'assicurato dichiaratosi antistatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la motivazione del Tribunale era solo apparente e non consentiva di ricostruire l'iter logico seguito per confermare il riparto di responsabilità deciso dal primo giudice. In particolare, il giudice d'appello si era limitato ad aderire alla sentenza di primo grado con formule assertive e stereotipate, senza una effettiva risposta alle censure dell'appellante e senza una specifica valutazione delle prove e delle deduzioni difensive. Per questo la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge e della nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 111, comma sesto, Cost.
richiamato quale fondamento del dovere di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato nel primo motivo come norma processuale violata
richiamati per censurare la valutazione della prova e la carenza di motivazione della sentenza d'appello
richiamato nel passaggio sul giudizio di ammissibilità dell'appello, disatteso dal Tribunale
richiamato nei motivi di merito sulla disciplina di circolazione e sul riparto di responsabilità nel sinistro
richiamato nei motivi di merito sulla violazione delle regole di circolazione
richiamato nel ricorso quale norma sulla condotta di guida rilevante per l'accertamento della colpa
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della circolazione
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della circolazione
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della circolazione
art. 2054, comma secondo, c.c.
richiamato nei motivi di ricorso sul concorso di colpa nella circolazione stradale
richiamato nel terzo motivo in tema di spese e copertura assicurativa della resistenza in giudizio
richiamato nel terzo motivo sulla dichiarazione di antistatario e sul rimborso delle spese al difensore
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita a richiamare la decisione di primo grado con formule assertive, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito, senza indicare le specifiche risultanze probatorie valutate e senza dare risposta, anche sintetica, alle censure formulate nell'atto di appello.
- La motivazione per relationem è legittima solo se, attraverso il rinvio alla sentenza di primo grado e l'esplicita adesione alle sue argomentazioni, risulti comunque chiaro che il giudice di appello ha esaminato i motivi di gravame e ha confutato le relative doglianze.
- In tema di responsabilità da circolazione stradale, il giudice di merito deve spiegare in modo controllabile il criterio seguito per il riparto delle responsabilità; non è sufficiente affermare che gli elementi di prova prodotti dalla parte soccombente siano solo valutativi o non oggettivi, se non si esplicita perché essi non incidano sulla decisione.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per nullità della sentenza impugnata, restano assorbite le censure che investono il merito della ripartizione della responsabilità e le questioni accessorie dipendenti dalla decisione cassata.
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