Sentenza del 19/10/2018 n. 26395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il recupero a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, di costi relativi a fatture emesse da soggetti diversi dagli effettivi prestatori, compensi per collaborazione coordinata e continuativa, perdite su crediti e prestazioni di consulenza tecnica. Sosteneva che le operazioni fossero effettive, inerenti e contabilizzate e che, per le operazioni soggettivamente inesistenti, i costi fossero comunque deducibili ai fini delle imposte dirette ai sensi della disciplina sopravvenuta più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto e ha rigettato il quinto. Ha ritenuto che la Commissione Tributaria regionale avesse deciso su profili non devoluti in appello, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e avesse erroneamente negato la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti senza una specifica contestazione dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione sulle perdite su crediti. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rigetto ha riguardato i compensi per collaborazione coordinata e continuativa, ritenuti non deducibili ai fini IRAP.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il giudice d'appello non può fondare la decisione su una questione non specificamente devoluta con i motivi di impugnazione, salvo che sia direttamente e implicitamente connessa alle questioni appellate.
Art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario d'appello, le questioni e le eccezioni non riproposte si intendono rinunciate; l'ambito del giudizio è delimitato dai motivi di gravame.
Art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La deducibilità dei componenti negativi richiede, tra l'altro, effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Tuttavia, tali requisiti devono essere specificamente contestati dall'Amministrazione e valutati nel rispetto dell'oggetto del giudizio.
Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012
I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili ai fini delle imposte dirette, anche se il contribuente era consapevole della frode, purché rispettino i requisiti ordinari dell'art. 109 TUIR e non siano direttamente utilizzati come mezzo o strumento per commettere un delitto doloso. La disciplina più favorevole opera retroattivamente per i rapporti non esauriti.
Art. 11, comma 1, lett. b), n. 3, e art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997
Ai fini IRAP, per le società di capitali non sono deducibili i compensi e i costi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e ad altri rapporti assimilati, indipendentemente dalla loro inerenza all'attività sociale.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello tributario il giudice deve rimanere entro i limiti delle contestazioni effettivamente proposte dall'Amministrazione; non può introdurre autonomamente nuovi motivi di recupero o nuovi profili di indeducibilità non contestati.
- La fatturazione da parte di un soggetto diverso dall'effettivo prestatore configura un'operazione soggettivamente inesistente, ma non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette.
- Per negare la deduzione di un costo in un'operazione soggettivamente inesistente, l'Amministrazione deve contestare e provare, in modo specifico, il mancato rispetto dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza o determinabilità previsti dal TUIR.
- La consapevolezza del contribuente circa l'irregolarità o la frode del fornitore non è, da sola, sufficiente a escludere la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, salvo che il costo sia direttamente funzionale alla commissione di un delitto doloso.
- Una sentenza tributaria deve esaminare puntualmente le contestazioni e la documentazione relativa alle singole perdite su crediti; una motivazione generica sull'assenza di prove può essere insufficiente.
- La deducibilità ai fini delle imposte dirette e quella ai fini IRAP seguono regole diverse: un costo inerente e documentato può essere deducibile dal reddito imponibile ma comunque indeducibile ai fini IRAP per espressa previsione normativa.
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