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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28074/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento promosso dall'avvocatessa per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'attività difensiva svolta nell'interesse del cliente in un precedente giudizio civile. La Corte d'appello di Venezia aveva accolto la domanda e liquidato euro 7.375,63 oltre accessori, valorizzando la consistenza dell'attività difensiva e ritenendo non idonee le difese del cliente. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dapprima richiesto la difesa tecnica e poi ritenuto possibile la difesa personale, senza avvisarlo adeguatamente del rito sommario e senza consentirgli pienamente memorie, modifiche delle difese e interlocuzione in udienza; ha inoltre lamentato che ciò gli avrebbe impedito di produrre prova di un ulteriore pagamento alla professionista. Con il secondo motivo ha denunciato nullità del procedimento per errata applicazione del rito sommario ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, assumendo che la contestazione investisse non solo la quantificazione ma anche l'an debeatur e quindi fosse incompatibile con quel rito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che, nelle controversie per compensi professionali degli avvocati relative alla difesa in giudizi civili, il rito sommario di cognizione si applica per legge e le parti possono stare in giudizio personalmente; dagli atti risultava inoltre che il ricorrente aveva comparso personalmente e chiesto rinvio per munirsi di difesa tecnica, sicché non vi era stata compressione del diritto di difesa. La Corte ha anche rilevato che il giudice non aveva l'obbligo di avvertire che si procedeva secondo rito sommario, trattandosi di disciplina legale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la controversia ex art. 28 l. n. 794 del 1942 resta soggetta al rito di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il convenuto contesti l'esistenza del rapporto o, in generale, l'an debeatur. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa, ma ritenuto non violato nel caso concreto.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a tutela del contraddittorio; la Corte esclude la relativa lesione.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    le controversie per il pagamento dei compensi dovuti per la difesa in giudizi civili sono soggette a rito sommario di cognizione e le parti possono stare in giudizio personalmente; il rito resta applicabile anche se il convenuto contesta l'an debeatur.

  • art. 28 L. n. 794 del 1942

    le controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato rientrano nella disciplina speciale richiamata dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dichiarati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato relative a prestazioni rese in giudizi civili, il rito sommario di cognizione si applica per previsione normativa e non viene meno per il solo fatto che il resistente contesti l'esistenza del rapporto professionale o l'an debeatur.
  • Nel rito speciale per i compensi professionali, le parti possono stare in giudizio personalmente; pertanto non sussiste nullità per lesione del diritto di difesa quando la parte compaia personalmente e chieda essa stessa un rinvio per munirsi di difesa tecnica.
  • Il giudice non ha un obbligo di avvertimento ulteriore circa l'applicazione del rito sommario quando tale disciplina discende direttamente dalla legge.
  • In sede di ricorso per cassazione per error in procedendo è consentito l'esame diretto degli atti processuali al fine di verificare la fondatezza della dedotta nullità.
  • La contestazione sull'esistenza del rapporto o sul credito professionale non trasforma la controversia in un giudizio ordinario, né esclude la permanenza del rito speciale previsto per la liquidazione dei compensi forensi.

Come è indicizzato

MaterieImpreseDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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