Cassazione Civile, Ordinanza n. 30153/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori imponibili nei confronti di una società di persone già cancellata dal registro delle imprese, con conseguente rettifica della dichiarazione personale della socia e irrogazione di maggior IRPEF, addizionali e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva dichiarato l'inefficacia dell'avviso. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio la contribuente ha dichiarato di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la domanda e la prova del pagamento degli importi dovuti. Ha poi chiesto la fissazione dell'udienza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando l'assenza di opposizione dell'Agenzia alla definizione.
La decisione
La Corte ha rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva presentato l'istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che non risultava alcun diniego della definizione. Ha dato continuità al precedente di legittimità che, in presenza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e in mancanza di istanza di trattazione, impone di dichiarare estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; ha inoltre osservato che il pagamento integrale del debito rateizzato integra anche una fattispecie di cessazione della materia del contendere. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto; le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, poiché l'estinzione dipende da fatti sopravvenuti e non dall'iniziativa processuale introduttiva.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2020, dell'istanza di trattazione fa sì che il processo si estingua; il pagamento integrale dell'importo dovuto consente anche di ravvisare la cessazione della materia del contendere.
Il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto in presenza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e dell'assenza dell'istanza di trattazione prevista dalla disciplina speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'estinzione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e non dal ricorso introduttivo.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale e nessuna delle parti chiede la trattazione entro il termine stabilito, il giudizio di cassazione si estingue.
- Il pagamento integrale delle somme dovute in base alla definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione della lite.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata non assume rilievo una mera istanza di fissazione dell'udienza finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione, se manca la specifica istanza di trattazione prevista dalla legge.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la definizione del processo dipende da fatti sopravvenuti estranei al contenuto originario del ricorso.
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